In data 10 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legge denominati “Decreti Omnibus” (pubblicati in Gazzetta Ufficiale in pari data, Serie Generale n. 186) con i quali sono state introdotte, con il primo, misure d’urgenza a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (D.L. 10 agosto 2023 n. 104 – cd. DL Asset e Investimenti) e, con il secondo, disposizioni urgenti in materia di giustizia, di contrasto agli incendi boschivi, di tossicodipendenza, di salute e di cultura oltre che inerenti l’ordinamento giudiziario e della pubblica amministrazione (D.L. 10 agosto 2023 n. 105 – cd. DL Giustizia).

Il presente contributo mira a evidenziare l’importante passo in avanti fatto dal governo a sostegno degli operatori economici esercenti l’attività di autotrasporto merci per conto terzi, per i quali è stato definitivamente soppresso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma dell’11 agosto 2023, l’obbligo contributivo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei traporti (ART).

Come noto, l’art. 37, comma 6, lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha istituito l’Autorità di Regolazione di Trasporti (ART) i cui oneri per il funzionamento erano posti a carico degli operatori del settore dei trasporti in senso ampio, assoggettati annualmente al duplice obbligo dichiarativo e contributivo, secondo quanto previsto dalle delibere emesse anno per anno dall’ART stessa e recanti la relativa disciplina.

A tale riguardo, la portata innovativa del DL Asset e Investimenti sull’argomento si articola in una duplice direzione, l’una riguardante la riduzione delle competenze dell’Autorità stessa, l’altra riguardante la conseguente soppressione dell’obbligo contributivo per gli operatori del settore. In particolare, se, sotto il primo profilo, è stato riformato l’art. 2 lettera a) il quale a seguito del citato Decreto prevede l’espressa esclusione del settore dell’autotrasporto merci dalle competenze dell’Autorità (art. 20, comma 1, D.L. 10 agosto 2023 n. 104), sotto il secondo profilo, questo ha conseguentemente previsto la soppressione – a decorrere dalla di entrata in vigore del decreto legge – per gli operatori dell’autotrasporto merci dell’obbligo contributivo dovuto per il concorso agli oneri per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (art. 20, comma 2, D.L. 10 agosto 2023 n. 104).

Tale misura fa seguito alle precedenti adottate dal Governo, di sospensione e/o esonero annuale dal versamento del contributo per gli autotrasportatori, di cui l’ultima portata dal Decreto Lavoro 2023 del maggio scorso, con il quale è stata prevista per gli operatori del settore l’esenzione speciale per l’esercizio finanziario 2023 (relativo ai ricavi prodotti nell’esercizio 2021) al fine di mitigare i noti effetti economici penalizzanti derivanti dalla pendenza del conflitto bellico in Ucraina.

Va precisato inoltre che da una prima lettura del testo del DL Asset e Investimenti, in attesa della legge di conversione che potrebbe apportare modifiche al testo normativo, la soppressione in commento operi ex nunc, senza con ciò travolgere i contributi dovuti e/o versati per gli esercizi finanziari precedenti.

Infine, va sottolineato come la portata della normativa in commento sia limitata al solo mercato dell’autotrasporto merci e non anche agli altri segmenti del più ampio settore del trasporto, che restano infatti assoggettati ai classici obblighi dichiarativi e contributivi previsti dalle delibere emesse di anno in anno dall’Autorità. Resta pertanto l’opportunità per gli operatori esercenti differenti modalità di trasporto di poter contabilmente appostare le rispettive voci di fatturato in modo specifico al fine di poter escludere dal perimetro dichiarativo – e quindi contributivo – i ricavi prodotti dall’autotrasporto come detto non più soggetto a contribuzione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.