Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità si è trovata più volte a dover affrontare il tema della validità delle sanzioni amministrative comminate per eccesso di velocità rilevato per il tramite dei c.d. autovelox.

Nota è la questione affrontata dalla Corte di Cassazione nel febbraio 2022 in merito al requisito della visibilità dell’autovelox: aveva, infatti, stabilito la Corte che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione (nel caso di specie, benché la segnaletica fosse visibile, lo stesso non poteva dirsi della postazione di rilevazione del controllo, ovverosia la “auto civetta” della Polizia Locale che si trovava sostanzialmente nascosta e priva dei colori istituzionali).

A distanza di poco più di un anno, la Suprema Corte, con ordinanza n. 25544 del 31 agosto 2023, è tornata ad esprimersi sul tema “autovelox”, questa volta concentrandosi sulla distanza tra l’apparecchio per il rilevamento della velocità ed il cartello segnalatore della velocità consentita e stabilendo che, se la distanza è inferiore al chilometro, la sanzione può essere annullata.

La pronuncia in esame ha origine dall’impugnazione di una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 142 comma 9 del Codice della Strada (Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.).

Il ricorrente, in particolare, deduceva l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 che, rispettivamente, prevedono le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di  controllo dei limiti di velocità, che fuori dei centri abitati non  possono  essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, e la precisazione per cui nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la  distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo, in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento.

L’impugnazione veniva respinta in primo grado e, successivamente, accolta in appello, di talché l’Amministrazione resistente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, per quanto attiene al merito della questione, l’irragionevolezza di quanto disposto dal capo 7.6 sopra richiamato rispetto all’art. 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza, poiché l’art. 7.6 cit. equipara il caso dell’intersezione di strada ove il limite di velocità è minore (come nel caso di specie in cui si allega che la strada dalla quale è provenuto il privato incontri il limite di velocità di 50 km orari) con il caso di intersezione di strada ove il limite di velocità è maggiore.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di censura sul presupposto che il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità), segnala in ogni caso un’imposizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite. Si aggiunga che il decreto ministeriale si informa a un’esigenza di uniformità semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost.

La Cassazione ha, dunque, confermato la sentenza resa dal giudice di secondo grado ed ha annullato la sanzione amministrativa elevata al cittadino, statuendo, di fatto, che ogni volta che vi sia, lungo un tratto di strada, un segnale limitatore della velocità, l’autovelox posizionato successivamente a tale segnale deve trovarsi ad almeno un chilometro di distanza, pena l’illegittimità della sanzione.

Pertanto, a fronte dell’ordinanza in commento nonché della precedente pronuncia della giurisprudenza di legittimità sopra citata, emerge come distanza e visibilità siano due elementi imprescindibili affinché possa ritenersi legittima o illegittima la rilevazione delle infrazioni previste e disciplinate dall’art. 142 del Codice della Strada.

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