Con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023 è stata data attuazione, all’interno del nostro ordinamento, alla direttiva (UE) 2019/1937 in materia di persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

In particolare, sono destinatari delle tutele portate dal decreto i segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. “Settori sensibili” (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli  che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Pertanto, per essere compliance, le aziende alla data del 15 luglio 2023 dovranno assicurare idonei canali di segnalazione anonima nonché, dunque, adeguate tutele per i c.d. whistleblower, cioè colui che promuove la segnalazione dell’eventuale illecito aziendale.

Potranno ottemperare alla normativa entro la successiva data del 17.12.2023 le aziende private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove.

L’ANAC fornisce un chiaro dettaglio in ordine all’oggetto delle possibili segnalazioni:

  • lleciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

I segnalanti dovranno avere a propria disposizione un canale interno di segnalazione che consenta loro di promuovere la stessa avendo certezza che essa rimanga riservata, così come la propria identità.

Laddove tale canale non fosse presente, il whistleblower potrebbe promuovere la propria segnalazione direttamente all’ANAC. Sempre all’ANAC ci si potrà rivolgere laddove la segnalazione interna avanzata non venga verificata ed esaminata ovvero vi fosse fondato timore per la tutela di un interesse pubblico o imminente.

Sono chiare anche le tutele per il segnalante, il quale non dovrà subire alcuna ritorsione per l’avvio dell’iter di verifica in ordine ai fatti segnalati.

Sempre l’ANAC chiarisce quali siano i comportamenti aziendali da considerarsi ritorsivi:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Competente a decidere su eventuali controversie nel merito sarà l’Anac che potrà avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Di seguito le (consistenti) sanzioni applicabili da ANAC per le aziende che non rispettano la normativa in commento:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando venga accertato che sono state commesse ritorsioni o quando sia appurato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando venga accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando venga appurato che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

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Lo studio resta come di consueto a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.