L’art. 24 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 consente ora l’utilizzo anche nel trasporto nazionale di veicoli noleggiati in un qualsiasi Stato UE.
Prima della modifica normativa, come noto, il noleggio di automezzi per il trasporto merci senza conducente era consentito solo tra imprese della filiera regolarmente iscritte all’Albo ovvero a soggetti esteri comunitaria ma esclusivamente per i trasporti internazionali.
La norma su citata, recependo una Direttiva europea, ha di fatto emendato l’art. 84 del Codice della Strada al secondo comma con il seguente testo: «È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro».
Per cui viene meno il requisito dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, consentendo di fatto il noleggio anche ad una società che effettua mera attività di locazione di veicoli.
Viene precisato altresì che “L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita’ a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 puo’ utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilita’ mediante contratto di locazione ed in proprieta’ di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea”.
Per cui viene meno il requisito dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, permettendo di fatto il noleggio anche una società che effettua attività di locazione di veicoli.
Il contratto di locazione dovrà contemplare esclusivamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non dovrà essere correlato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa relativo al personale di guida o di accompagnamento.
Ed il veicolo in godimento dovrà essere impiegato esclusivamente dall’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione, e dovrà essere guidato dal personale proprio della stessa impresa che, come di consueto, dovrà portare a bordo il proprio contratto di lavoro; il contratto dovrà essere sempre a bordo, in formato cartaceo ovvero elettronico, disponibile per ogni eventuale controllo.
Appare evidente che la modifica apportata al Codice della Strada avrà sicuramente grande impatto sui vettori stradali, che avranno a disposizione una facoltà precedentemente loro interdetta.
E’ verosimile che si assisterà ad una proliferazione di rapporti che, come di consueto, sarà opportuno normare con consueta attenzione.

Lo studio resta come di consueto a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.