1) Le novità del decreto legislativo whistleblowing

È ormai da tempo che il nostro ordinamento ha fatto proprio lo strumento della “segnalazione anonima” per agevolare, all’interno delle aziende – tanto pubbliche, quanto private – l’emersione di comportamenti illegali e/o illegittimi negli ambienti lavorativi.

Lo scopo di tale canale sarebbe quello di consentire all’eventuale azienda segnalata di intervenire per risolvere i fatti denunciati e agire in prevenzione onde evitare il ripetersi delle medesime questioni.

Nelle aziende private, il ciclo della segnalazione però era stato ideato in origine per nascere ed esaurirsi internamente alla società.

Per il futuro le cose cambieranno: con l’approvazione definitiva da parte del consiglio dei ministri del 9 marzo 2023 del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2019/1937,  a decorrere dal 15 luglio 2023, nelle aziende che hanno un numero di dipendenti pari o superiore a 50, il segnalatore potrà rivolgere le proprie doglianze anche nei diretti confronti dell’ANAC.

In particolare, quest’ultima potrà essere interpellato laddove:

  1. non sia prevista, nell’ambito aziendale, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, sia carente sul piano delle garanzie;
  2. la persona segnalante abbia già effettuato, senza successo, una segnalazione interna;
  3. la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa non verrebbe presa in considerazione ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A seconda dei casi, l’ANAC, ove ne ravvisi i presupposti può e potrà emettere le seguenti sanzioni:

  1. da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerti che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza previsto ex lege;
  2. da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  3. da 500,00 a 2.500,00 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

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2)     L’aggiornamento dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/2001

Ulteriore novità riguarda il nuovo ampliamento del catalogo dei reati rilevanti in tema di responsabilità penale-amministrativa di impresa.

In particolare, è stato allargato lo spettro delle fattispecie rilevanti ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001 in materia di “illeciti societari”, ove è a brevissimo prevista l’introduzione della lettera «s-ter», la quale prevede che: «per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote».

In recepimento alla Direttiva (UE) 2017/1132, infatti, il nostro ordinamento ora riconosce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Si tratta di un illecito che si può configurare nell’ambito delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere di impresa.

Il nuovo art. 25 ter, lettera s ter del D.lgs.  231/2001, punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l’ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall’ente sia di rilevante entità.

Si renderà doveroso per le aziende valutare, quindi, un nuovo aggiornamento dei propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo (laddove quest’ultimo fosse stato già adottato) ovvero riflettere sull’opportunità di istituire tale misura di prevenzione dei rischi di impresa onde poter beneficiare, se del caso, dell’efficacia esimente del c.d. Modello 231 in caso di illecito.

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