Gentile Cliente,

come probabilmente Le sarà noto, l’ordinamento processuale civile è stato recentemente interessato da una significativa e capillare riforma (la c.d. “Riforma Cartabia”) che sta già comportando nell’immediato e comporterà – con ancor più incisività – nel breve periodo, alcuni radicali mutamenti della struttura del processo civile.

La Riforma è stata oggetto di approfondita disamina da parte di tutti i collaboratori dello Studio e, all’esito di un costruttivo confronto interno, abbiamo tutti condiviso, da un lato, il medesimo giudizio prognostico in relazione al fatto che saranno davvero molteplici i profili organizzativi ed operativi su cui detta Riforma andrà ad incidere; e, dall’altro, la necessità che anche Lei dovesse essere messo al corrente di detti profili, posto che, in quanto Cliente dello Studio, è spesso nella posizione di essere il nostro primo alleato al fine di consentici di svolgere la nostra attività nel Suo stesso interesse.

Con il presente contributo, quindi, non si intende certamente approfondire la totalità della Riforma né gli aspetti più tecnici e giuridici della stessa (aspetti, questi, per cui, dalla Sua prospettiva, è legittimo avere un interesse tutto sommato relativo), quanto piuttosto menzionare le novità più rilevanti che La coinvolgono.

Il potenziamento degli strumenti di ADR

(Alternative Dispute Resolution)

Uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti della Riforma – e con cui la stessa ha inteso perseguire un deliberato fine deflattivo – è rappresentato dal potenziamento di tutti i – già noti – sistemi di risoluzione delle controversie, alternativi al comune processo civile, ovvero la negoziazione assistita e la mediazione, oltre all’arbitrato.

Nello specifico:

  • sono stati estesi i casi in cui il giudizio deve essere obbligatoriamente preceduto dalla mediazione obbligatoria e, quindi, oltre ai diritti reali (ad es. se è controverso il diritto di proprietà su un bene, oppure in materia di usufrutto, usucapione etc.), la divisione di beni, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, il condominio, i contratti di locazione e comodato, l’affitto d’azienda, il risarcimento del danno, limitatamente alle ipotesi in cui lo stesso si sia verificato per responsabilità medica o sanitaria, i risarcimenti dei danni dovuti a diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario, in materia di contratti bancari, finanziari o assicurativi), anche le controversie riguardanti associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”;
  • la possibilità di avvalersi della negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro.

Data l’importanza che la Riforma attribuisce a tali strumenti di risoluzione delle controversie e alla loro ripercussione nel successivo giudizio di merito -si veda che, in mancanza dell’esperimento del giudizio di mediazione obbligatoria, il processo ordinario non può andare avanti-, diventerà fondamentale per lo Studio, già in vista della partecipazione a dette procedure, ricevere dal Cliente un’esposizione della posizione ed una produzione documentale la più estesa, specifica ed ampia possibile, onde consentire allo Studio di procedere ad una disamina della posizione e ad un’attività di preparazione degli atti che certamente deve in questa fase intendersi più elevata ed approfondita rispetto al passato, dovendo avere già presente gli aspetti salienti, anche dal punto di vista probatorio, dell’eventuale futuro giudizio e della linea difensiva.

I nuovi tempi del processo ordinario

La Riforma ha anche letteralmente stravolto il processo civile sotto molteplici profili.

– In un’ottica di maggiore rapidità del processo civile, la Riforma ha stabilito che già l’atto introduttivo (sia che si tratti dell’atto di citazione, sia che si tratti del ricorso previsto dal nuovo rito semplificato [di cui si dirà infra], sia che si tratti della comparsa di costituzione), seppure “sintetico”, dovrà contenere una precisa, chiara ed esaustiva ricostruzione della situazione di fatto con l’individuazione, anche e soprattutto dal punto di vista probatorio e documentale, di tutti i fatti rilevanti.

Ergo: ciò che in passato poteva essere specificato e/o provato con le memorie c.d. istruttorie e dunque nel corso del processo, ora deve essere anticipato nel primo atto introduttivo.

Tutto ciò comporta che l’attività di studio e di preparazione della causa -a maggior ragione nelle materie non assoggettate a mediazione obbligatoria in cui, come visto, lo Studio dovrà anticipare la specifica disamina già in tale fase- dovrà essere più approfondita ed accurata e – sostanzialmente – completa, già in vista della predisposizione del primo atto, senza possibilità di rinviare elementi – magari importanti o dirimenti – al prosieguo della causa.

Alla luce di quanto sopra, quindi, risulta particolarmente importante che già in vista della predisposizione del primo atto il Cliente metta a disposizione dell’avvocato tutti gli elementi relativi alla causa e tutti i documenti e, altresì, le circostanze dalle quali l’avvocato possa ritenere opportuna la formulazione di ulteriori e diverse istanze istruttorie. Una carente o poco scrupolosa attività preparatoria al primo atto, infatti, ora più che in passato, rischierebbe di compromettere l’esito del giudizio.

– La Riforma garantisce maggiore rapidità del giudizio anche a fronte del fatto che il deposito delle memorie -successive al primo atto- dovrà avvenire, ai sensi del nuovo art. 171 ter c.p.c., rispettivamente, 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza (prima della riforma, le memorie ex art. 183 co. 6 nn. 1-3 c.p.c. venivano depositate successivamente alla prima udienza e con tempi più ampi).

– In un’ottica di definizione anticipata della vertenza, la Riforma prevede la comparizione personale delle parti alla prima udienza con il conseguente tentativo di conciliazione. Rimane peraltro vigente la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale con delega ai sensi dell’art. 185, co. 1, c.p.c.

– Per raggiungere l’obiettivo di dar vita finalmente ad una durata ragionevole del processo, la Riforma ha inserito il nuovo “procedimento semplificato” per le questioni che si presentano di facile soluzione e che non richiedono una fase istruttoria complessa, da applicarsi a differenza del previgente rito sommario, non solo ai giudizi di competenza del Tribunale in composizione Monocratica, ma anche a quelli del Tribunale in Composizione Collegiale e persino ai giudizi innanzi al Giudice di Pace.

Il ricorso con cui introdurre il giudizio, essendo – perlomeno sulla carta – contraddistinto da una maggiore velocità e snellezza, condivide con il procedimento ordinario le esigenze di completezza di cui si è detto, dalle quali, quindi, dovrà discendere altrettanto coordinamento tra avvocato e cliente nello studio e preparazione del giudizio, sin dal suo primo atto.

Il processo avanti al Giudice di Pace

Meritano di essere menzionate anche le novità riguardanti il Giudice di Pace.

Oltre al fatto che – finalmente – a partire dal 30.06.2023, anche avanti al Giudice di Pace il deposito degli atti e dei documenti potrà avvenire telematicamente (come già avviene, da anni, per i giudizi avanti al Tribunale), le novità più significative sono rappresentate dal fatto che è stata aumentata la competenza per valore del Giudice di Pace:

  • dagli attuali Euro 5.000,00 fino ad Euro 10.000,00 per tutte le “cause relative a beni mobili”;
  • da gli attuali Euro 20.000,00 fino ad Euro 25.000,00 “per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti”.

Attività esecutive

Da ultimo, per quanto attiene lo scopo di questo contributo, merita di essere menzionata la sostanziale “eliminazione” della formula esecutiva: ovvero di quel passaggio che – fino ad oggi – era obbligatoriamente prodromico a poter agire esecutivamente in forza di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo ..etc..).

Con la Riforma di cui si tratta, ogni provvedimento del giudice comportante una condanna sarà esecutivo, senza necessità di attendere l’apposizione della formula. Questa è certamente una novità importante, nella misura in cui consentirà di ridurre le tempistiche per poter mettere in esecuzione un titolo (ad oggi, per ottenere una formula esecutiva, può volerci anche un mese).

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Se alcune delle novità introdotte dalla Riforma sono entrate in vigore già dal 28.02.2023, le ultime modifiche apportate dalla Riforma all’ordinamento civile entreranno in vigore il prossimo 30.06.2023.

Naturalmente, allo stato non è possibile esprimre un giudizio, se non prognostico, della Riforma stessa e comprendere se alcune misure, che sembrano – sulla carta – preordinate a ridurre la durata dei processi o – addirittura – a fare in modo che le controversie vengano risolte in sede pre-contenziosa, si riveleranno effettivamente efficaci.

Ciò che, in ogni caso, emerge con chiarezza è che, come detto, il ruolo dell’avvocato subirà, necessariamente, significativi cambiamenti, per affrontare i quali sarà di fondamentale importanza la collaborazione del Cliente nel fornire, con le tempistiche rese necessarie da quello che ormai è – a tutti gli effetti – il nuovo ordinamento, documenti ed informazioni che verranno di volta in volta richiesti.

Proprio per le suddette ragioni, abbiamo ritenuto opportuno (sperando di farLe cosa gradita) condividere con Lei detto contributo, al fine da consentirLe di prendere atto delle novità di cui si è detto e delle nuove necessità che ne derivano. Il tutto, auspicando nella Sua fattiva collaborazione, per consentirci di perseguire la nostra finalità principale che, come è sempre stato e come continuerà ad essere, è la migliore tutela dei Suoi diritti e la Sua soddisfazione.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento, lo Studio è naturalmente a disposizione.

Ringraziando per l’attenzione, porgo un saluto cordiale.

avv. Germano Margiotta