Come forse noto, la giurisprudenza è da tempo concorde nel ritenere che il furto o la rapina non rappresentino di per sé un’ipotesi di caso fortuito, trattandosi di un rischio assolutamente prevedibile che il vettore, in qualità di operatore professionale, è tenuto ad evitare organizzando e proteggendo adeguatamente il viaggio e la merce.
Secondo l’orientamento costante, il vettore, “pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo, atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi” (cfr. tra le altre Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 12 luglio 2019).

Lo Studio, d’altra parte, ha di recente vittoriosamente assistito un’impresa di trasporti in una disputa giudiziale concernente la responsabilità per perdita del carico durante il trasporto al termine della quale la Corte d’Appello di Milano, ad integrale conferma della sentenza di primo grado, ha concluso che “le modalità con le quali si è verificata la sottrazione della merce integrano l’esimente di cui all’art.1693 c.c. tale da escludere la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità in capo all’appellata (n.d.r. impresa di traporti)”.

Pur rilevando, invero, che “i rischi di furto e di rapina costituiscono rischi tipici delle attività di autotrasporto, contro i quali le imprese sono tenute a premunirsi”, condividendo la tesi dello Studio, la Corte territoriale ha sostenuto che “nessuna regola di diligenza impone agli autisti di viaggiare solo di giorno e, in particolare, di viaggiare solo di giorno in autostrada, considerato che si tratta di un luogo trafficato a tutte le ore” così come “le modalità della rapina escludono che poteva entrare in funzione ogni eventuale antifurto, per impiego da parte dei rapinatori di un jammer, in grado di inibirne la funzionalità”.

Non vi è chi non veda, pertanto, come, laddove il vettore riesca a individuare correttamente e a fornire idonea prova di avere adottato tutte le misure ordinariamente richieste nello svolgimento delle attività di trasporto così come rilevate dalla giurisprudenza, i Giudici possono essere più agevolmente orientati nel senso di escludere la responsabilità del trasportatore in quanto “Accogliere una tesi antagonista, significherebbe gravare il vettore di uno obbligo contrattuale inesigibile e ben al di sopra della soglia dell’apprezzabile sacrificio e del dovere di cooperazione tra le parti, che orientano l’adempimento della prestazione contrattuale” (Corte d’Appello di Milano, sez. II, sent. del 13/07/2022).

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