Con Delibera del 21.06.22, l’ARERA ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 15-bis del D.L. 4/2022 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) che ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022.
In specie, il prefato articolo stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell’impianto, un prezzo di riferimento che rappresenta l’“equa remunerazione del prezzo dell’energia” (il c.d. “prezzo equo” o “prezzo di riferimento”).
L’anzidetta norma stabilisce altresì che, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenta un “extra profitto” che dovrà essere versato al GSE.
La ratio sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito dell’aumento del prezzo della stessa causato dalla pandemia.

Gli impianti di produzione soggetti al meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia sono:
1. gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011;
2. gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l’energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto. Nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l’energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi diversi da quelli di cui alla lettera a).

L’ARERA, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 15-bis e ad integrazione delle stesse, ha delineato uno specifico procedimento, tenendo altresì conto del fatto che il GSE potrebbe non essere in possesso per gli impianti non incentivati delle relative informazioni.

Nella prima fase, Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema GAUDÌ e di informazioni richieste agli altri gestori di rete e/o agli utenti del dispacciamento, trasmette al GSE l’elenco degli impianti interessati, indicando le informazioni minime necessarie affinché il Gestore possa espletare le attività previste dall’art. 15-bis (quali il POD, la data di entrata in esercizio, la potenza validata alla data del 27 gennaio 2022 e gli estremi del produttore).

Ricevuta la comunicazione del GSE, i produttori, entro il 10 agosto 2022, dovranno inviare una dichiarazione attestante, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022:
1. a) la presenza o meno di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022;
2. b) se tali contratti sono collegati, o meno, all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia elettrica;
3. c) i corrispondenti volumi contrattuali;
4. d) le formula per il calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia elettrica definito nei contratti, che rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;
5. e) se l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto in esame è ceduta nell’ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022, oppure no.

In caso di risposta affermativa a quanto indicato sub e), la medesima dichiarazione deve anche evidenziare, con riferimento al citato periodo temporale:

1. a) se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati, e in quale modo, all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia;
2. b) i corrispondenti volumi contrattuali;
3. c) la descrizione dettagliata delle strutture contrattuali e la formula di calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia elettrica definito nei contratti. Allo scopo, la formula di calcolo consente di determinare un prezzo medio di cessione dell’energia elettrica unico per l’insieme dei contratti in cui rientra l’energia immessa dall’impianto di produzione, e per le ore comprese nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 (o parte di tale periodo qualora la durata dei contratti sia inferiore) coperte dall’insieme dei contratti medesimi. Tale prezzo deve essere determinato in modo da essere il più possibile omogeneo rispetto al prezzo di riferimento e identificativo degli effettivi ricavi derivanti al produttore.

In ultimo, l’ARERA ha precisato che i produttori che ritengono di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e che non ricevono nessuna comunicazione dal GSE entro il 10 luglio 2022 sono comunque tenuti a darne evidenza al Gestore che provvederà a indicare le modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie.

Considerazioni.

La previsione qui introdotta solleva perplessità sotto il profilo costituzionale, attesa la poca chiarezza dell’impatto e sull’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia per i clienti finali.
Si ravvisano anche potenziali disparità di trattamento tra i vari operatori, inclusi quelli che gestiscono impianti da fonti fossili o convenzionali, nonché quelli per cui già si prevede un meccanismo di compensazione ai sensi del Decreto.
L’anomalia dell’innalzamento dei prezzi avrebbe dovuto indurre a regolamentare tutti quegli operatori, fuori dal campo di applicazione, che hanno stipulato contratti a prezzi fissi e che sono chiamati a versare al GSE – seppur con provvedimenti di dubbia legittimità – la differenza tra prezzo di mercato e incentivo senza però percepire alcun extra-profitto.

Ciò posto, si suggerisce di rispondere alle comunicazioni da parte del GSE S.p.A. aventi a oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. Decreto Sostegni ter” con le quali vengono richieste le informazioni necessarie per le finalità di cui all’articolo citato, allo scopo di comprovare o meno le condizioni di esclusione dal meccanismo di compensazione ivi previsto, inserendo in calce alla risposta la seguente dicitura: “senza che questo valga quale acquiescenza alla nuova previsione di legge e con espressa riserva di impugnarla nelle competenti sedi giudiziarie”.

Oggetto del giudizio di impugnazione è la delibera ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel, recante l’attuazione del suddetto art. 15 bis, d.l. n. 4/2022, inserito in sede di conversione ad opera della Legge 28 marzo 2022, n. 25.

In caso di accoglimento del ricorso, sarebbe possibile ottenere il rimborso degli importi pagati al G.S.E. in attuazione dell’Articolo 15bis.

Lo studio, a fronte delle richieste ricevute, ha valutato positivamente la fattibilità di un ricorso cumulativo avanti al TAR -giudice amministrativo- per il quale, visto il termine ultimo per procedere, si rende necessaria l’adesione entro la data del 7 settembre p.v..

Gli avv.ti Germano Margiotta, Mario Cocuzza e Gianluigi Musso sono a disposizione per chiarimenti.