Il 30 giugno 2022 è stato siglato il nuovo protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro che lo scopo di aggiornare le indicazioni operative e le linee guida dei precedenti protocolli di sicurezza e per l’attuazione delle necessarie misure precauzionali.
Il Protocollo, a tal fine, “contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio”.
Tra i tredici punti contenuti nel nuovo protocollo di sicurezza, si segnalano:

– il dovere di informazione in capo al datore di lavoro, per tutti i lavoratori e per chiunque acceda nei luoghi di lavoro, del rischi di contagio e delle misure precauzionali da adottare (il non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19; l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa ed avere cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro).

– le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, ovvero il controllo della temperatura corporea che, ove superiore a 37,5°C, non consentirà l’accesso e porterà al momentaneo isolamento con mascherina FFP2 ed a contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante; la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022 (isolamento fino all’accertamento della guarigione e sua cessazione all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare);

– per la gestione degli appalti, il dovere di informativa del committente all’appaltatrice dei contenuti del Protocollo aziendale ed il dovere di vigilanza del suo rispetto da parte dei lavoratori delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale;

– l’attività di pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché, in caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, l’attività di pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione; garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo; il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

– l’adozione di precauzioni igieniche personali, in particolare per le mani, con messa a disposizione da parte del datore di lavoro di idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

– l’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

– gestione degli spazi comuni, ovvero l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

– gestione entrata e uscita dipendenti, favorendo orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni e, laddove possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali.

– sul lavoro agile, viene confermato che, pur nel venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che continui a rappresentare uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.

– sui lavoratori fragili, il datore di lavoro stabilisce per loro, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzioni e organizzative.

Infine, per l’aggiornamento del protocollo, sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.