Come noto, il Decreto Legislativo n. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – prevede all’art. 37, settimo comma, che i dirigenti e i preposti (e, con la Legge n. 215/2021 anche i datori di lavoro) debbano ricevere “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compito in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
La ratio di tale normativa è, evidentemente, quella di tutelare quanto più possibile la figura del lavoratore, onerando il datore di lavoro di formare il proprio personale – con le modalità di cui all’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – al fine di evitare o, quantomeno, mitigare, il rischio di incidenti sul luogo di lavoro.
Orbene, con riferimento, invece, alle figure destinatarie del disposto normativo, si segnala un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione Penale che, con sentenza n. 18839 del 12.05.2022, si è espressa in relazione alla necessità che anche i preposti di fatto, ovverosia quelli che non hanno ricevuto dal datore di lavoro una nomina formale, ma siano stati di fatto dallo stesso individuati come tali, siano sottoposti ad una specifica e adeguata formazione.
La sentenza in commento, in particolare, ha deciso su un ricorso presentato da un datore di lavoro che era stato condannato nel precedente grado di giudizio per il reato di cui agli artt. 37 e 55 del Decreto Legislativo n. 81/2008 per aver omesso di fornire ai dipendenti una specifica formazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
Il ricorrente censurava una inesatta applicazione della normativa di settore, sul presupposto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto, per mezzo dell’organigramma della società, che i dirigenti e i preposti fossero tali di fatto e che anche per tali soggetti vi fosse un obbligo di formazione. Il ricorrente riteneva, al contrario, che i dirigenti e i preposti dovessero essere nominati con atto scritto avente data certa e che l’interpretazione del Tribunale fosse in contrasto con l’art. 299 del Decreto Legislativo n. 81/2008, atteso che tale norma, che equipara i preposti di fatto a quelli formalmente nominati, si dovrebbe applicare ai soli casi di infortuni sul lavoro e non anche in materia di formazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando in primo luogo l’inconferenza della tesi secondo cui i preposti non erano stati formalmente nominati, atteso che la loro qualifica risultava inequivocabile dall’organigramma della società.
Naturalmente, il ruolo di dirigente o preposto deve essere conferito, ancorché senza nomina formale, dal datore di lavoro, poiché nel diverso caso in cui sia il dipendente stesso ad assumere le vesti di dirigente – senza, dunque, che sia stato concretamente individuato dal datore di lavoro – allora va da sé che quest’ultimo non possa ritenersi responsabile dell’omessa formazione adeguata di un soggetto al quale non ha conferito alcun potere.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha basato la sua decisione sulla ratio della normativa di settore che “mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte”.
Sostiene la giurisprudenza di legittimità, peraltro, che una siffatta chiave di lettura, oltre che in linea con l’esigenza di tutelare la figura del lavoratore, trovi fondamento nella circostanza per cui “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione (Sentenza n. 38623 del 05/10/2021 Ud., dep. 28/10/2021, Rv. 282102 – 01).
La Cassazione ragione, dunque, per analogia, ritenendo che se non occorre un formale contratto di assunzione affinché ad un rapporto di lavoro vengano applicate le norme di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, allora non occorre una formale nomina affinché un dirigente o un preposto siano ritenuti tali, con annessi oneri per il datore di lavoro.
Alla luce delle modifiche legislative, nonché della sentenza in commento, si consiglia, pertanto, alle aziende che ancora non ne abbiano fatto una prassi, di individuare i soggetti dirigenti e preposti e, ancorché in difetto di nomina scritta – che, comunque, si ritiene opportuna anche ai fini della responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001 – di provvedere a specifica e adeguata formazione periodica degli stessi.
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