Come noto, la forma scritta, nella disciplina contrattuale, costituisce elemento essenziale solo laddove espressamente previsto e richiesto dal legislatore.

Nel caso del trasporto, sebbene per diverso tempo vi siano stati dei dubbi in merito alla necessità o meno che i contratti avessero forma scritta – dubbi che talvolta la giurisprudenza ha tentato di risolvere – con l’entrata in vigore del D. Lgs 286/2005, tale incertezza è stata definitivamente dipanata.

L’art. 6 del predetto decreto legislativo, infatti, caldeggia soltanto l’utilizzo della forma scritta, senza tuttavia renderla obbligatoria ai fini della sua stessa validità: infatti, “il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.

Benché non sia annoverata tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto, la forma scritta rimane, tuttavia, uno strumento utile e, spesso, indispensabile al fine di chiarire e determinare in anticipo i rapporti tra committente, vettore e trasportatore, ma soprattutto per dirimere i profili di responsabilità degli stessi.

Un esempio lampante del suesposto principio guida viene fornito dall’art. 7 D. Lgs. 286/2005; tale previsione normativa, nel disciplinare la responsabilità dei soggetti partecipanti la filiera del trasporto in regime di solidarietà tra vettore e committente, prevede il caso in cui il conducente del veicolo violi determinate disposizioni relative alla sicurezza della circolazione su strada, sia in presenza di un contratto di trasporto stipulato in forma scritta, sia ove questo manchi.

Nel primo caso, qualora il conducente abbia violato le disposizioni di cui agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocita, 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) e 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose) del Codice della Strada, costui è responsabile in solido con il vettore, committente, caricatore e/o proprietario delle merci, laddove questi abbiano fornito modalità di esecuzione del trasporto, previste nella documentazione contrattuale, incompatibili con il rispetto da parte del conducente con le norme di sicurezza sulla strada.

Ciò significa che, nel caso in cui le modalità di esecuzione non presentino i suddetti profili di incompatibilità, il vettore, il committente, il caricatore e/o il proprietario delle merci oggetto del trasporto saranno esonerati dalla responsabilità che, invero, ricadrà sul solo conducente che abbia commesso la violazione, così come le sanzioni previste dalle norme violate

Diversamente, allorquando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, il comma 4 dell’art. 7, D. Lgs 286/2005, prevede che gli organi accertatori della violazione commessa dal conducente debbano verificare la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore relative all’esecuzione del trasporto con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Tali istruzioni devono trovarsi a bordo del mezzo, giacché, laddove manchino ovvero siano incompatibili con le norme sulla sicurezza della circolazione, al vettore e al committente verranno applicate le medesime sanzioni amministrative pecuniarie comminate al conducente.

Orbene, quanto previsto dal legislatore in ordine alla ripartizione della responsabilità dei soggetti partecipanti la filiera del trasporto, denota una spinta verso la contrattualizzazione scritta dei rapporti di trasporto, ancorché non obbligatoria. Ed infatti, ciò che si desume dalla lettura della norma in esame è la necessità di poter fornire agli organi accertatori la prova scritta che siano state adottate tutte le precauzioni più opportune a tutela della sicurezza su strada, sia essa sottoforma di contratto o di semplici istruzioni.

Al fine di esonerare il committente ed il vettore dalla responsabilità delle violazioni commesse dal conducente non paiono, dunque, esservi alternative, se non quella di formalizzare per iscritto le modalità di esecuzione del trasporto con particolare riferimento alla condotta da tenere sulla strada, onde consentire la dovuta – e doverosa – sicurezza.

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