Le regole relative alla segnaletica degli autovelox sono state oggetto nel tempo di molteplici modifiche, cosicchè i conducenti non sanno bene cosa aspettarsi quando vedono un cartello che indica la rilevazione elettronica della velocità e, forse, molti non sanno cosa aspettarsi soprattutto quando non si vedono.

Si pensi, a tale ultimo proposito, al caso in cui si circoli su una strada statale con due corsie per senso di marcia in cui il telelaser viene installato solo al margine destro della carreggiata: non è infrequente che il guidatore che si trovi a viaggiare sulla corsia di sinistra (quella di sorpasso) non possa intravedere il cartello in quanto coperto proprio dalle automobili sorpassate o da veicoli in sosta.

O si pensi all’ulteriore caso, non insolito, – e di cui si è occupato lo Studio a difesa di una società di autotrasporti- in cui l’autovelox è ubicato all’uscita del cavalcavia o di una galleria effettuando le riprese da tergo così da risultare assolutamente non visibile nella direzione di marcia.

Ora. La legge, all’art. 142, comma 6 bis, C.d.S. stabilisce che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno».

In aderenza al dettato normativo, lo Studio, nello specifico caso sopra richiamato, si è fermamente opposto al verbale di accertamento di superamento del limite di velocità elevato dal Comando di Polizia Locale della Città Metropolitana di Milano rilevando che le postazioni di controllo che rilevano la velocità devono essere non soltanto preventivamente segnalate ma vieppiù «ben visibili», e che “la presenza del rilevatore debba essere chiaramente e nettamente percepibile dal conducente di un auto impegnato nelle manovre di guida, non ricorrendo tale condizione allorché esso appaia seminascosto per la presenza, ad esempio, di alberi o lampioni della illuminazione pubblica o, peggio ancora, quando è posto in curva» (Giudice di Pace di Terni n. 762/2012) -ergo: il rilevatore di velocità deve rientrare nello spettro visivo di chi guida, deve essere dallo stesso percepibile- e ha vittoriosamente ottenuto dal Giudice di Pace di Milano la sentenza n.1508/21 dell’1.03.2021  con “l’annullamento del verbale che da tale illegittimo accertamento  ha preso le mosse”.

Dopo aver fatto un breve excursus legislativo, l’Autorità Giudicante ha concluso che “l’apparecchiatura di cui si discute non possiede le caratteristiche previste dalla Direttiva Maroni (colorazione e simbolo dell’organo procedente) né di quella successiva direttiva Minniti (simbolo visibile dell’organo procedente) e, in tali condizioni, non risulta visibile e riconoscibile all’utente della strada in avvicinamento”. L’apparecchiatura utilizzata, infatti, risulta nascosta dalla muraglia in cemento alla quale è ancorata e, quindi, l’automobilista, che pure è preavvisato dai cartelli, non può avvedersi del posizionamento della stessa se non dopo essere stato “osservato” dalla sua telecamera”, con ciò annullando integralmente la sanzione comminata.

I motivi di opposizione contro le multe per eccesso di velocità -è chiaro- possono essere molteplici -dal vizio di presegnalazione e di visibilità dell’autovelox alle sue modalità d’uso; dalle errate verifiche di funzionamento e taratura dell’autovelox alla carenza del numero di matricola o della sua omologazione-.

Analizzare e studiare ogni singolo caso, tenendosi al passo con le più recenti pronunce, è fondamentale al fine di poter ricorrere presso le competenti Autorità, sostenendo con successo le proprie argomentazioni.

Per ogni eventuale approfondimento, lo studio resta a disposizione all’indirizzo mail segreteria@margiottalegal.it