Nell’ambito della logistica sono certamente molteplici i casi in cui le norme impongono una responsabilità solidale fra i vari soggetti della filiera.

Si pensi, uno su tutti, all’art.7 ter del D.lgs n. 286 del 21 novembre 2005 secondo cui 1. Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.

Si pensi, ancora, all’art.7 comma secondo del medesimo decreto 2005/286 che istituisce la responsabilità solidale tra il caricatore, il committente e il proprietario della merce laddove venga affidato il servizio di trasporto ad un trasportatore sprovvisto del titolo abilitativo o che effettui il trasporto in violazione dei limiti prescritti nel proprio titolo -cosicchè sono tutti responsabili in solido delle sanzioni pecuniarie previste dal comma secondo dell’art. 26 della L. 298/74-.

Nello stesso modo, l’art. 7, comma terzo e quarto, stabilisce che, qualora il conducente del veicolo abbia violato talune norme in materia di circolazione stradale, rispondono in solido della violazione anche il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce.

Trattasi di una solidarietà imposta ex lege, ma l’approssimazione terminologica utilizzata dal legislatore fa sorgere spesso dubbi in capo all’interprete.

Nella formulazione dell’articolo 7-ter, per esempio, si utilizza l’espressione “mittente” (“Il vettore di cui all’art. 2… omissis… in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente…), mentre all’art. 2 della stessa norma definisce la figura del “committente” descrivendolo come “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore” .

Questo diverso utilizzo terminologico potrebbe persino erroneamente indurre i Tribunali a ritenere che il legislatore abbia incluso anche il destinatario della merce nel novero dei soggetti ai quali è possibile richiedere il pagamento del trasporto ai sensi dell’art. 7-ter.

Ora. Tale “confusione”, in una realtà complessa e dinamica quale quella dei trasporti -ove non mancano i casi in cui gli operatori di settore non perfezionano accordi scritti oppure, laddove lo facciano, i contratti molto spesso non sono puntuali e circostanziati-, porta molto spesso l’interprete a non saper inquadrare e decidere chi sia il soggetto che possa definirsi committente o mittente, effettivo o contrattuale, del trasporto oppure chi sia il soggetto che possa definirsi caricatore (che può essere uno dei soggetti coinvolti nel trasporto (committente, vettore, proprietario della mere) confondendo la delimitazione dei rispettivi ambiti e dei connessi limiti, con i rispettivi diritti e doveri.

In tale contesto, i Giudici stessi faticano a qualificare correttamente, confondendole, le varie figure di riferimento della filiera di trasporto e ciò porta evidentemente a risultati del tutto distorti e sbagliati con conseguenze assolutamente dannose e inique (con troppa genericità, l’orientamento giurisprudenziale è stato costante nel considerare indiscriminatamente quali debitori solidali tutti i soggetti legati alla prestazione di trasporto – confidando spesso e superficialmente sul fatto che il soggetto pagante può esercitare o azione di regresso nei confronti dei condebitori per le rispettive quote-).

E’ recente il caso in cui a una società di trasporto -assistita vittoriosamente dallo Studio- sono stati notificati n.3 verbali elevati dalla Polstrada che, accertata la violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte del conducente del veicolo e subvettore del trasporto, erogava indistintamente alla prima altrettante sanzioni pecuniarie in qualità di “committente esclusivo del trasporto”.

In tale confuso assetto, si porta all’attenzione la sentenza del tutto innovativa del 5 gennaio 2021 destinata a fare giurisprudenza in molteplici casi simili, con cui il Giudice di Pace di Arezzo ha accolto l’opposizione proposta dallo Studio avverso i verbali di contestazione elevati dalla Polizia Stradale nei confronti del proprio assistito  per l’asserita violazione dell’art.168 C.d.S. (che demanda le procedure operative per il trasporto delle merci pericolose su strada all’Accordo ADR e prevede sanzioni amministrative e accessorie in caso di infrazione). In particolare, condividendo integralmente le argomentazioni difensive portate dallo Studio secondo cui la norma estende la responsabilità per la violazione della normativa in materia di trasporto di merci pericolose solamente al committente esclusivo” e non anche a colui che è mero vettore all’interno della filiera di trasporto, il GdP ha correttamente concluso che, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 286/2005, il Committente “va individuato nel mandante effettivo del trasporto ovvero in colui che detiene un interesse concreto a che la prestazione di trasporto venga eseguita e la merce venga consegnata al destinatario finale”, mentre “figure diverse dal Committente sono il vettore e il sub-vettore” con ciò escludendo nel  caso di specie la responsabilità del primo vettore.

Sebbene ci si auspichi che tale provvedimento possa costituire un precedente ai fini di una più attenta qualificazione dei soggetti della filiera, è evidente che una buona e precisa contrattualizzazione con termini univoci può certamente influire e correttamente indirizzare le Autorità prevenendo incertezze sul contenuto e i termini delle rispettive obbligazioni.

Per eventuali approfondimenti o chiarimenti potete inviare una mail all’indirizzo segreteria@margiottalegal.it.