Con l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, lo scorso 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.

In tale protocollo viene disposto quanto segue per i datori di lavoro interessati:

art. 2 “I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta […]”.

Dunque, in primis, il datore di lavoro – nelle forme sopra declinate – dovrà coordinarsi con l’Associazione di categoria di riferimento. Di seguito, dovrà essere condiviso il piano aziendale per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. Con riguardo all’elaborazione di tale piano si dovrà tener conto delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020.

I piani aziendali dovranno essere “proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza” (art. 4).

Il datore di lavoro, all’atto della presentazione del piano aziendale, dovrà anche specificare “il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione” (art. 5).

Il Protocollo specifica anche quanto segue “I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti” (art. 6).

Ruolo chiave sarà quello del medico competente che si occuperà di fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni sui vantaggi e sui rischi dei vaccini e inoltre si occuperà dell’acquisizione del consenso informato, del triage, e della gestione dei dati ai fini privacy.

“Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione” (art. 10).

In alternativa alla modalità di vaccinazione diretta, i datori di lavoro “possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti” (ar.12).

Da segnalare che se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro (art.15).

E’ altresì prevista un’attività formativa specifica per i medici competenti ed il personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni con il coinvolgimento dell’Inail e la collaborazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art.16).

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