Di seguito le novità maggiormente significative per le imprese portate dall’introduzione delle nuove regole di convivenza e prevenzione al COVID 19.

Come precisato nella premessa del provvedimento in commento, tali prescrizioni, sono state determinate anche alla luce delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020.

Le attività commerciali al dettaglio

Si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali […].

Le attività di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione […] sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto […]; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi […].

Le attività produttive industriali e commerciali

Restano vigenti le prescrizioni per la prevenzione del contagio di cui al D.P.C.M. del 24 aprile 2020.

Si ricorda che il Decreto legge 125/2020 proroga al 31 dicembre di quest’anno la facoltà del datore di lavoro di disporre l’attività in modalità agile senza necessità di accordo individuale con il dipendente e l’utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al ministero del Lavoro.

Ove sia necessario presenziare in azienda, in ogni caso, dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro e mezzo e, fatta eccezione per coloro che sono impiegati in stanze singole, dovrà essere sempre utilizzata la mascherina.

Frequente e costante dovrà essere la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché il lavaggio personale delle mani e l’igienizzazione.

Del pari, non potrà entrare in azienda alcun soggetto con temperatura pari o superiore ai 37,5°.

Esecuzione delle misure

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministero dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forza di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Lo studio rimane, come di consueto, a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti all’indirizzo segreteria@margiottalegal.it