E’ di recente emanazione e adozione -14 marzo 2020- il “Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del Trasporto e della Logistica” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Spicca in esso -oltre alle più note indicazioni circa l’uso dei DPI e l’osservanza della distanza interpersonale nei luoghi di lavoro- l’Allegato relativo al “Settore Autotrasporto Merci” secondo cui “- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedono con contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. – Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegna a domicilio, anche effettuate dai Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti”.

La normativa -seppur non del tutto chiara nei suoi contenuti laddove nella prima parte dispone che l’autista, “se sprovvisto di DPI”, non deve scendere dal veicolo o deve mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri operatori e nella seconda parte prevede che “Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedono con contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro” quasi a sostenere che dette attenzioni debbano essere osservate anche se l’autista è regolarmente provvisto dei DPI- portano cautelativamente a concludere per evitare conseguenze di ogni genere -sia di salute che sanzionatorie- che l’autista debba sempre attenersi all’obbligo di mantenere le distanze da chicchessia in ogni fase di carico e scarico della merce.

Appare quindi –per venire al punto nodale della questione- di difficile realizzazione il quotidiano e molteplice scambio interpersonale e brevi manu dei vari documenti di trasporto accompagnatori della merce, sì come si palesa difficile -o perlomeno scomodo con tali modalità- richiedere al destinatario -che potrebbe anche rifiutarsi di provvedervi- copia del DDT, del POD o del CMR timbrato e firmato per ricevuta -se non violando le distanze di sicurezza-.

Non a caso, seppure con specifico riferimento alla consegna di merci c.d. “espresse”, il Protocollo prevede testualmente che “le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza firma di avvenuta consegna”.

E’ chiaro a tutti, d’altra parte, come, in caso di futuri reclami, più o meno fondati e veritieri, per un’asserita omessa consegna, la mancata firma del destinatario sui documenti di consegna può comportare che il trasportatore non possa provarne l’effettivo recapito.

A tale proposito, pertanto, appare opportuno che ogni operatore del settore debba prudenzialmente e idoneamente informare preventivamente la propria committenza anche via web -così come specificatamente previsto per le sole consegna di merci c.d. “espresse”- che, stante la direttiva in oggetto e i presupposti di “eccezionalità”, la rimessa si considera regolarmente e tempestivamente effettuata pur senza la firma di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

E ancora, poiché anche tale cautela potrebbe considerarsi in futuro e in caso di contenzioso povera di validità ed efficacia, potrebbe rivelarsi utile che ogni autista provveda

a fotografare l’arrivo del proprio mezzo a destino per poter realizzare e ricavare la famigerata “idonea prova” di consegna, pur nel rispetto dei diritti di immagine e di tutela alla riservatezza del soggetto destinatario.

Può inoltre essere utile richiedere con immediata tempestività e per iscritto al cliente/destinatario conferma dell’avvenuta e regolare ricezione (magari con invio di messaggio di posta elettronica), custodendo e archiviando le comunicazioni di riscontro per tutto il tempo utile a superare i termini di decadenza e/o prescrizione.

Si rimane come di consueto a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.