Abstract: Tra le disposizione del DPCM 22.03.2020, quella di cui all’art. 1 co. 1 lett. d) prevede una deroga alla sospensione delle attività previste con il medesimo decreto. Gli adempimenti che le aziende dovranno porre in essere per avvalersi della suddetta deroga sono tuttavia assolutamente urgenti, dovendovi le aziende provvedere entro il 25.03.2020.

Come noto, con il DPCM 22.03.2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuove e più stringenti misure finalizzate alla riduzione del contagio del Covid-19, decretando forti restrizioni in ambito produttivo e commerciale.

Per una più ampia ed esaustiva analisi delle disposizioni del suddetto decreto, anche in relazione a quelle – finanche più stringenti – contenute nelle Ordinanze del 21 e del 22 marzo Regione Lombardia, si rimanda al contributo dello Studio pubblicato ieri e rinvenibile al seguente link:

https://www.margiottalegal.it/it/i-nuovi-provvedimenti-dpcm-22-marzo-2020-e-ordinanza-regione-lombardia-n-515-2020/

Con il presente intervento si intende porre l’attenzione in particolare su una delle disposizioni contenute nel DPCM 22.03.2020, l’esame della quale assume connotati d’urgenza, anche in considerazione delle tempistiche piuttosto stringenti entro cui talune aziende potrebbero essere chiamate a provvedere agli adempimenti necessari alla prosecuzione della loro attività.

Il DPCM 22.03.2020, infatti, nel sospendere “tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1” del medesimo decreto (v. art. 1 co. 1 lett. a), ha tuttavia previsto una deroga alla sospensione di cui sopra anche per le aziende che, pur non svolgendo attività rientranti in quelle annoverate nell’allegato 1, svolgano comunque “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)” (v. art. 1 co. 1 lett. d)).

La deroga di cui sopra è tuttavia condizionata all’espletamento, da parte delle aziende che vogliano usufruirne, di uno specifico adempimento, costituito dalla trasmissione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva di una comunicazione nella quale si esplicitino “le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite” e si giustifichino – in estrema sintesi – le ragioni in forza delle quali si assume di non poter sospendere l’attività, in ottemperanza alla normativa vigente.

Lo stesso art. 1 co. 1 lett. d) prevede poi che “fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.

Il che significa che sino a quando, a seguito della comunicazione trasmessa dall’azienda, il Prefetto non vi avrà dato riscontro, quell’azienda potrà continuare ad esercitare la propria attività; ma – si badi bene – solo quell’attività che risulti giustificata dagli elementi illustrati nella comunicazione trasmessa al Prefetto e che, quindi, sia giustificata dall’essere  “funzional[e] ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)”.

Per le aziende che ritengano di svolgere attività rientranti in quelle previste dall’art. 1 co. 1 lett. d) del DPCM 22.03.2020, e che intendano/debbano continuare a svolgere quelle attività oltre la data del 25.03.2020, diventa quindi assolutamente necessario trasmettere al Prefetto una comunicazione quanto più dettagliata e documentata in relazione alla suddetta attività, anche onde evitare che, non ritenendo detta comunicazione sufficientemente motivata, il Prefetto provveda a riscontrarla, negando l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.

L’adempimento di cui sopra, come anticipato, si connota come particolarmente urgente, posto che la comunicazione in questione dovrà essere trasmessa al Prefetto entro e non oltre il 25.03.2020, posto che, in difetto, a partire da detta data ogni attività non rientrante in quella di cui all’allegato 1 al Decreto dovrà ritenersi sospesa. L’art. 1 co. 4 del DPCM 22.03.2020 prevede infatti che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.

La valutazione delle condizioni per poter “beneficiare” della deroga alla sospensione prevista dall’art. 1 co. 1 lett. d) del DPCM 22.03.2020 e le tempistiche stringenti per provvedere agli adempimenti preordinati ad avvalersi delle stessa, richiederanno quindi alle aziende di affrontare la questione necessariamente nelle prossime ore, tenendo peraltro presente che tutto lascia supporre che la valutazione da parte delle Autorità dei requisiti richiesti sarà piuttosto rigorosa.

Proprio per questa ragione, ed in considerazione dell’urgenza della questione, lo Studio ha prontamente adattato la propria organizzazione al fine di prestare immediatamente la propria consulenza alle aziende in relazione ai suddetti adempimenti, posto che da una sottovalutazione del contenuto della comunicazione da trasmettere al Prefetto e della documentazione da accludervi, potrebbe derivare una immediata sospensione dell’attività, con tutto ciò che da questa circostanza può conseguire.