Abstract: Si avvicendano ulteriori disposizioni, non solo governative ma anche regionali, sullo scenario nazionale. Il panorama normativo emergenziale è ogni giorno più complesso e ciò non piò che ingenerare estrema confusione fra gli operatori del mercato. Sino a che punto la cura anti-Covid può dare una stretta alle attività produttive?

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020

Le misure varate non sono state sufficienti a far decrescere i dati del contagio.

Queste le ragioni per le quali con il D.P.C.M. in oggetto il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nuovamente decretando forti restrizioni in ambito produttivo e commerciale.

Volendo semplificare ai minimi termini la questione si potrebbe dire che tutte le aziende non essenziali, da mercoledì 25 marzo p.v., dovranno fermare la propria attività.

Ma tale sintesi non restituirebbe a chi legge la reale portata del provvedimento.

Infatti, passando in rassegna il D.P.C.M. sopra menzionato, si potrà osservare come in realtà si fermeranno sino almeno sino al prossimo 3 aprile – e sempre che non possano riorganizzare il proprio assetto con il c.d. “lavoro agile” – solo le seguenti attività:

  • silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
  • estrazione di minerali metalliferi;
  • altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
  • attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali;
  • industria del tabacco;
  • industrie tessili, tranne la produzione di articoli tecnici, corde e tessuti non tessuti;
  • confezione di articoli di abbigliamento;
  • confezione di articoli in pelle e pelliccia, tranne gli indumenti da lavoro;
  • fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
  • fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, tranne gli imballaggi;
  • fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metallifei, tranne vetri igienici;
  • metallurgia;
  • fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature);
  • fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi tranne gli apparecchi medicali;
  • fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche tranne quelle per il controllo dell’elettricità;
  • fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca tranne le macchine per: agricoltura e silvicoltura; industria alimentare, delle bevande e del tabacco; industria delle materie plastiche e della gomma;
  • fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
  • fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
  • fabbricazione di mobili;
  • altre industrie manifatturiere tranne la fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza, e quella di casse funebri;
  • costruzione di edifici;
  • lavori di costruzione specializzati tranne l’installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione;
  • commercio di autoveicoli;
  • commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) tranne quello di materie prime agricole e di animali vivi, prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, libri, riviste e giornali, di macchinari, attrezzature e forniture agricole, altri mezzi ed attrezzature di trasporto, strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, articoli antincendio e antinfortunistici, combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati;
  • alloggio tranne alberghi e strutture simili;
  • attività immobiliari;
  • pubblicità e ricerche di mercato;
  • attività di noleggio e leasing operativo;
  • attività di ricerca, selezione, fornitura di personale;
  • attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
  • servizi investigativi privati;
  • servizi integrati di gestione agli edifici;
  • cura e manutenzione del paesaggio;
  • attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese tranne call center, imballaggio e confezionamento per conto terzi, e le agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
  • attività creative, artistiche e di intrattenimento;
  • attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
  • attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
  • attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
  • riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa tranne quella di computer e periferiche, telefoni, elettrodomestici e altre apparecchiature per le comunicazioni;
  • altre attività di servizi per la persona;
  • produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Tale elenco è suscettibile di ulteriori modifiche da parte del Ministro dello sviluppo economico.

Gli esperti stimano che in considerazione dell’attuale restrizione adoperata, in ogni caso, i lavoratori ancora impegnati potrebbero essere circa 3,5 milioni e, proprio per questo i Sindacati hanno già espresso il loro dissenso sul punto.

Una nota per le imprese che vorranno presentare istanza per poter proseguire, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, nella propria attività: sarà necessario presentare specifica istanza al Prefetto di competenza territoriale, chiarendo che la propria attività è funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo D.P.C.M (ossia quelli che potranno continuare normalmente ad operare) ed allegando ogni informazione utile a dar riprova di tale condizione. Importante, sarà specificare quali sono e/o sarebbero le imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Ciò che esula prettamente dall’ambito di impresa ma che certamente coinvolgerà ognuno nella propria sfera individuale è l’ulteriore previsione del D.P.C.M. per la quale “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Le ordinanze di Regione Lombardia

Con le due ordinanze del 21 e del 22 marzo Regione Lombardia ha, ancor prima del Governo, già ulteriormente rafforzato i limiti alla circolazione e, soprattutto, alle attività imprenditoriali e ai servizi.

Il Presidente della Giunta Regionale ha disposto:

  • Il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il domicilio o la residenza e vietando, altresì, lo spostamento verso le abitazioni diverse da quella principale;
  • Il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici, in ogni caso garantita la distanza di sicurezza dalle altre, con sanzione amministrativa di euro 5.000,00 ai contravventori;
  • L’obbligo, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi, di restare presso la propria abitazione; per quanto riguarda gli operatori sanitari, le strutture effettueranno controlli della temperatura sul personale e, ove questa superasse i 37,5 gradi, si effettuerà il tampone per la ricerca del virus ed il soggetto sarà allontanato dal luogo di lavoro;
  • La sospensione, presso le rispettive sedi e uffici decentrati, dell’attività delle amministrazioni pubbliche nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Per quanto concerne questo aspetto, l’ordinanza del 22 marzo ha chiarito che la sospensione delle predette attività amministrative non opera, in quanto considerate essenziali, per:
    • anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
    • igiene, sanità ed attività assistenziali;
    • attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
    • produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
    • nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
    • raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
    • trasporti;
    • protezione civile;
    • tutela ambientale;
    • servizi informatici e di rete ICT;
    • funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali;
    • eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti;
    • precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile. Per le attività non rientranti nei punti precedente, è prevista la modalità smartworking;
  • La sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
  • La chiusura dei distributori di bevande e alimenti confezionati, slot machine e simili;
  • Che le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai restino aperti;
  • La raccomandazione del controllo della temperatura corporea presso i sopraindicati esercizi e, ove questa superasse i 37,5, provvedere all’allontanamento del soggetto;
  • La sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
  • Che restino garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); ad eccezione dei servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione nonché i servizi prestati presso le ferrovie e le autostrade;
  • La raccomandazione per le attività produttive l’utilizzo dello smartworking, delle ferie, dei congedi retribuiti e la sospensione delle attività non strettamente necessarie;
  • La sospensione degli studi professionali, salvo quelli indifferibili e per il rispetto di scadenze urgenti;
  • Il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale;
  • La chiusura delle strutture ricettive comunque denominate e la sospensione dell’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento;
  • Il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici;
  • Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, sport e attività motorie all’aperto, ancorché singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;

Per il resto, valgono le previsioni già emanate.

Le due discipline a confronto

Pochi dubbi in ordine alla portata dei due provvedimenti. Il catalogo delle attività consentite dall’ordinanza lombarda, infatti, è ampiamente minore rispetto a quanto previsto dal Governo. La Regione, infatti, ha sostanzialmente limitato l’esercizio delle attività a supermercati, benzinai, ferramenta, edicole, articoli igienico-sanitari, farmacie, negozi di igiene personale, ottici, i negozi per gli animali domestici, lavanderie e pompe funebri, mentre il Governo, consente la prosecuzione delle attività per le industrie alimentari, bevande, chimiche, farmaceutiche, della gomma vetreria e ausiliari farmaceutici, trasporti, attività di pulizia e disinfezione, riparazione e manutenzione di computer e periferiche, cellulari, elettrodomestici e articoli per la casa, estrazione di carbone e di gas naturale, attività dei servizi di supporto all’estrazione, fabbricazione imballaggi in legno, fabbricazione di macchine per l’industria della plastica, riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature…

La Lombardia ha inasprito le misure come già fatto da altre Regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, a statuto ordinario; e non sembrano sussistere dubbi in ordine alla efficacia dell’ordinanza del Presidente Attilio Fontana, il quale ha provveduto nel rispetto dell’art. 32, comma 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva dell’SSN) che consente ai Governatori di Regione ai Sindaci di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in ambito igienico-sanitario. Sussiste, infatti, una conclamata emergenza sanitaria internazionale che legittima l’adozione di provvedimenti ad hoc da parte degli Enti Locali.

In data odierna il Presidente Fontana ha confermato che i pareri ricevuti confermano la piena efficacia del suo provvedimento; ciononostante ha trasmesso una nota al Ministero dell’Interno per un’approvazione ed un’intesa sul contenuto della sua ordinanza.