La legge 124/2017 ridefinisce le soglie di fatturato il cui superamento obbliga una comunicazione preventiva delle concentrazioni all’AGCM, cioè prima che l’operazione possa dirsi perfezionata.
Dunque, il novellato articolo 16 della legge 287/1990 prevede che una concentrazione tra imprese deve essere preventivamente comunicata all’AGCM quando:
– il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 492 milioni di euro; e
– il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 30 milioni di euro.
Entrambi i valori verranno rivalutati annualmente sulla base dell’indice del deflatore dei prezzi del Pil.
L’impatto
Il nuovo sistema di soglie, in vigore dal 29 agosto, porta il sistema italiano di controllo delle concentrazioni in linea con quello UE (Regolamento n° 139/2004).
Entrambe le discipline, quella nazionale e quella a carattere europeo, ora richiedono che almeno due delle imprese interessate eccedano, ciascuna, una soglia minima di fatturato “domestico”, in aggiunta all’ulteriore requisito del superamento, da parte di tutte le imprese coinvolte nell’operazione, di una certa soglia di fatturato aggregato.
Attraverso l’abbassamento della minore delle soglie da 50 a 30 milioni di euro e la rimozione del riferimento all’impresa oggetto di acquisizione, questa riforma aumenterà il numero di concentrazioni assoggettate a notifica preventiva in Italia e ridurrà il rischio che certe operazioni problematiche sfuggano al controllo dell’AGCM.
Ad ogni modo, il nuovo assetto delle soglie avrà un impatto moderato sulla notificabilità delle acquisizioni di un’impresa da parte di un’altra singola impresa; potrà, al contrario, incidere considerevolmente nel caso di “imprese comuni” (o joint ventures), in cui almeno due imprese combinano parte delle loro attività o acquisiscono congiuntamente un’impresa già esistente.
A comprova di quanto sopra, vi è il fatto che in Italia difficilmente un’impresa singola, anche se unita ad un’impresa target con un fatturato ingente, oltrepasserà la soglia di 492 milioni di euro (fatturato, lo ricordiamo, realizzato in Italia) in quanto la maggioranza delle imprese italiane sono di dimensione medio-piccola.
Al contrario, nell’ipotesi di joint ventures è più facile che entrambe le attuali soglie vengano superate.
Ciò vale anche in caso di operazioni “greenfield”, nelle quali non vengono acquisite congiuntamente imprese già esistenti, ma le parti semplicemente uniscono alcune loro attività per costituire ex novo un’impresa comune.
Prima della revisione del 2012, in Italia anche le joint ventures erano difficilmente notificabili, in quanto la soglia target di 50 milioni di euro (riferibile al fatturato attribuibile alle attività messe a fattore comune) veniva difficilmente superata.
Margiotta & Partners, resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.