In un giudizio avanti al Tribunale di Torino patrocinato da Margiotta & Partners, il Giudice Monocratico dr.ssa Latella ha emesso lo scorso 11 settembre un’interessante sentenza con cui ha analizzato, anche alla luce di precedente giurisprudenza, i criteri distintivi tra il contratto di trasporto via terra e il contratto di appalto di servizi: differenza di grande rilevanza per i riflessi, diretti e indiretti, attuali e futuri, che la diversa qualificazione del vincolo può riflettere sui soggetti coinvolti.
A favore della qualificazione del rapporto come appalto di servizi e non come contratto di trasporto “puro”, il Magistrato torinese è ricorso agli elementi accessori pattuiti tra le parti quali la ricezione delle merci in transito, lo scarico dei mezzi, il controllo visivo e la conta dei colli, la preparazione delle spedizioni in uscita, il carico degli automezzi, aggiungendo che “in sostanza l’essenza del contratto non risiede nel trasferimento di cose ma piuttosto nell’organizzazione del relativo servizio”, riprendendo in tal modo la sentenza n.14670 del 14.07.2015 della Sez. 3° della Corte di Cassazione, la quale specifica che ricorre il contratto di appalto, anziché il semplice contratto di trasporto, in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare; connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore.
Ed ancora, sostiene la Suprema Corte, “la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni”.
Argomentando al contrario, continua il Tribunale, soltanto laddove il rapporto si esaurisca in occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento, non connotate dalla prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto, può definirsi esclusa la configurabilità del contratto di appalto di servizi di trasporto.
Dall’analisi sopra delineata, che si sta caratterizzando quale la posizione giurisprudenziale pressochè maggioritaria, consegue sia per la committenza che per i professionisti del trasporto la necessità di affrontare con massima cura non soltanto la corretta redazione della contrattualistica, ma altresì la puntuale e progressiva gestione del rapporto e il suo costante monitoraggio.
Nonostante i dubbi e le riflessioni che vengono sollevati da un’interpretazione così favorevole al regime dell’appalto e che rende dunque la configurazione del contratto di mero trasporto sempre più limitato a vezioni occasionali e non caratterizzate da continuità, la sempre più diffusa riconduzione del contratto all’appalto di servizi di trasporto e non al trasporto c.d. “puro”, rischia di estendere alla committenza (come tale intendendosi anche i vettori e gli operatori logistici che conferiscono tali attività ad altri vettori) una serie di obbligazioni che non sono tipiche del contratto di trasporto ma che, in funzione di tale interpretazione estensiva, rischiano di avere impatto sotto l’aspetto contributivo, retributivo e assicurativo, ma anche sotto l’aspetto dei termini prescrizionali, ed ancora sotto il profilo della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi del T.U. 81/2008 nonché del vincolo della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs.231/2001.

Tale inquadramento, pertanto, rischia di esporre la committenza a pretese non solo dell’autotrasportatore, ma altresì dei dipendenti di quest’ultimo ed, ancora, di enti terzi quali INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro.
Per coloro che fossero interessati ad approfondimenti o a ricevere copia della sentenza epurata dai dati delle parti coinvolte, si prega di inviare una mail all’indirizzo segreteria@margiottalegal.it