Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per veicoli di categoria Euro 5 o superiore

In data 1° maggio 2023 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato un decreto legge denominato “Decreto Lavoro 2023” che ha introdotto, secondo la tecnica di produzione normativa d’urgenza, nuove e rilevanti misure per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, fermo l’obbligo di conversione in legge da Parlamento entro 60 giorni.

Come noto, l’art. 37, comma 6, lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha istituito l’Autorità di Regolazione di Trasporti (ART) i cui oneri per il funzionamento sono posti a carico degli operatori del settore dei trasporti in senso ampio, assoggettati annualmente al un duplice obbligo dichiarativo e contributivo secondo quanto previsto dalle delibere emesse anno per anno dall’ART stessa recanti la relativa disciplina.

Da ultimo, per l’esercizio finanziario 2023, l’ART ha emanato la delibera n. 242/2022 recante la Misura e le modalità di versamento del contributo dovuto, la quale ha previsto quale termine per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e contributivo (quest’ultimo nella misura dei 2/3 del contributo dovuto) il 28 aprile 2023.

In tale contesto, con il Decreto Lavoro 2023, il Consiglio dei Ministri ha previsto, in materia di trasporto merci su strada, un’esenzione speciale alla contribuzione per tutte le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, le quali saranno esonerate dal versamento del contributo dovuto all’ART per l’esercizio finanziario 2023.

Tale misura è stata prevista a beneficio degli operatori al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla pendenza del conflitto bellico in Ucraina che ha comportato l’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.

Va precisato che da una prima lettura del testo del Decreto Lavoro 2023 ed in attesa di esaminare il testo della legge di conversione che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si può affermare come l’esonero speciale riguardi il solo obbligo contributivo (fermo quindi quello dichiarativo) e sia posto a beneficio dei soli operatori esercenti l’attività di trasporto merci su strada di cui all’art. 1, comma 1 lettera l), come individuati al successivo comma 2, della delibera ART 242/2022, fermo pertanto l’assoggettamento alla dichiarazione ed al versamento del contributo per tutti gli altri operatori esercenti una o più delle attività elencate nella richiamata delibera.

Va da se che, tenuto conto dell’approvazione del Decreto Lavoro 2023 in data successiva al decorso del termine ultimo per procedere alle dovute dichiarazioni ed al conseguente versamento del contributo nella misura dei 2/3 dell’importo, si attendono precisazioni dall’Autorità riguardanti la restituzione degli importi eventualmente versati dagli operatori beneficiari dell’esonero.

In aggiunta a ciò, sempre nel settore dei trasporti merci e persone su strada con il Decreto Lavoro 2023 il Governo ha previsto il riconoscimento di un contributo – fino a esaurimento delle richieste – sotto forma di credito d’imposta nella misura del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore al netto IVA.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.