Il contratto di logistica rappresenta come noto un fondamentale strumento per quanto riguarda l’approvvigionamento, il magazzinaggio e la distribuzione delle merci, ed è altamente utilizzato nell’ambito di numerosi e variegati settori produttivi, rappresentando un valore strategico per moltissime aziende del comparto produttivo e della commercializzazione.

L’aspetto operativo dell’attività logistica, esplicitandosi nella movimentazione e nello stoccaggio dei materiali e dei prodotti finiti, genera infatti valore assicurando la disponibilità delle scorte nei tempi, nei luoghi e nelle quantità adeguate, garantendo in questo modo il collegamento tra l’azienda e i suoi mercati esterni (fornitori e clienti).

Sino al giugno dell’anno corrente, e nonostante numerose pressioni da parte di operatori e associazioni di settore, il contratto di logistica ha sempre rappresentato un contratto misto atipico, non codificato ma di fatto delineatosi nei suoi principali elementi nell’ambito della prassi, che accomunava caratteri tipici del contratto di deposito, altri del contratto di trasporto, e riconducibile sostanzialmente nell’alveo del contratto di appalto di servizi.

E proprio questa riconducibilità all’appalto di servizi ha comportato nel tempo l’applicazione all’istituto della responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che dispone che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

Alla fine dello scorso anno, con l’art. 1, comma 819, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la Legge di Bilancio 2022), il legislatore è intervenuto sulla normativa preesistente codificando il contratto di logistica tramite l’introduzione di un nuovo articolo del Codice civile, l’art 1677-bis, “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, entrato in vigore nella recente estate, il quale recita: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

L’introduzione della citata norma, che di fatto recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo, si è prestata nei primi commenti a talune interpretazioni a dir poco “estese” e fuorvianti, facendo arrivare taluni a sostenere che l’ingresso dell’articolo nel codice civile avrebbe minato la responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di logistica, facendo con ciò venire meno una tutela fondamentale per i numerosi addetti al settore.

Chi scrive aveva già manifestato a suo tempo grande perplessità in merito a tale genere di interpretazione estensiva, in quanto l’introduzione dell’articolo 1677 bis non derogava né abrogava la permanenza nell’ambito dell’impianto normativo italiano dell’articolo 29 della Legge 276, con ciò mantenendo intatte la salvaguardie a favore degli interessati, ma al più aveva il merito di formalizzare ufficialmente l’applicazione della normativa del trasporto, laddove compatibile, alle fasi del rapporto di logistica caratterizzate dalla distribuzione fisica delle merci (con impatto in termini prescrizionali, di rimborso degli eventuali danni, delle coperture assicurative applicate, …).

A sostegno di tale interpretazione giunge in questi giorni l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2022 rilasciato a favore di alcune sigle sindacali, che con riferimento al contratto di logistica ha chiarito come “Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”, aggiungendo che “Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 nella fattispecie in esame sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto. Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione – operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso. L’applicazione dell’articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c” ed infine concludendo che “Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.”

Alla luce dell’interpello, pertanto, il quadro giuridico delle responsabilità solidali nell’ambito della logistica non esce affatto scalfito ma, al più, rafforzato, avendo il chiarimento evidenziato come non si debba a parere del Ministero applicare l’art.83 bis L.133/2008 in merito all’assolvimento liberatorio del committente a seguito delle verifiche effettuate in sede di conclusione del contratto di trasporto per escludere la responsabilità del committente (controllo della regolarità contributiva del vettore sul portale dell’Autotrasporto).

In caso di contratto di logistica che preveda pertanto la contestuale presenza di attività di movimentazione e di distribuzione, a parere del Ministero si considera prevalente, e dunque applicabile, la normativa in materia di appalto, così come del resto l’espresso richiamo alla propria Circolare n. 17 dell’11 luglio 2012 lascia intendere (il documento sanciva la distinzione tra il c.d. “contratto di trasporto puro” e il c.d. “appalto di servizi di trasporto”).

Il tema per la committenza, pertanto, appare ancora assolutamente aperto ed attuale, in considerazioni delle conseguenze che il mancato rispetto di tale disciplina può comportare.

Si ritiene che questo quadro complessivo indurrà necessariamente a nuove pronunce giurisprudenziali interpretative, e si raccomanda pertanto il ricorso ad una prudente e corretta contrattualizzazione dei rapporti, nonchè ad una verifica costante degli adempimenti in costanza di esecuzione del contratto.

Lo studio resta come di consueto a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.