Il recente Decreto Legge n.21 del 21 marzo 2022 ha introdotto una serie di novità e misure a sostegno del settore dell’autotrasporto merci, con cambiamenti molto significativi in merito al profilo del fuel surchage.

Di seguito le principali innovazioni riportate dalla norma:

1) Introduzione del Fondo per il sostegno del settore, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022 e la riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione.

2) Stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e di ulteriori 5 milioni per la riduzione forfettaria delle spese non documentate.

3) Nuovi fondi sono previsti anche per gli incentivi all’intermodalità Marebonus e Ferrobonus per complessivi 38,5 milioni di euro in aggiunta alle risorse già previste.

4) Infine, è stato deciso l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Ma, come accennato, la novità che si ritiene potrà avere il maggiore impatto sul settore dell’autotrasporto è sicuramente quella in materia di fuel surcharge e di contrattualizzazione in forma scritta.

E’ stato infatti inserito, quale elemento essenziale che il contratto di trasporto deve contenere per essere considerato validamente redatto in forma scritta ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 286/2005, l’onere per le parti di indicare la clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante, che ne diventa dunque elemento imprescindibile. Nello specifico, nei contratti stipulati in forma scritta, occorre pertanto disciplinare la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

Per i contratti di trasporto merci non conclusi in forma scritta, la norma prevede che il corrispettivo venga invece calcolato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.

La carenza di tale previsione comporta, pertanto, che gli stessi si riterranno stipulati in forma non scritta e, di conseguenza, il venir meno delle maggiori cautele previste dalla Legge 286/2005 per i soli contratti in forma scritta (e con applicazione delle previsioni relative ai contratti considerati stipulati in forma non scritta) e con automatico rimando, per la determinazione del corrispettivo, ai valori indicativi dei costi di esercizio pubblicati ed aggiornati con cadenza trimestrale dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Di fatto, nell’ipotesi di utilizzo di contratto non validamente redatto in forma scritta, ne deriva una compromissione della libertà negoziale delle parti in merito alla tariffa, posto che il D.L. introduce il comma 6 bis all’articolo 6 del D.Lgs. 286/2005 il quale dispone che: «Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo” nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

Si tratta pertanto dell’ennesimo provvedimento normativo di settore che depone dichiaratamente da parte del legislatore a favore della contrattualizzazione in forma scritta.

Si segnala che, trattandosi di Decreto Legge, l’efficacia dello stesso è temporanea (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ed è in ogni caso subordinata all’approvazione di una Legge di conversione da parte del Parlamento che potrà confermare (o meno) o, a sua volta, emendare ulteriormente il testo di legge.

È pertanto necessario, per tutti i player del settore, siano essi fruitori committenti del trasporto od operatori della filiera, muoversi con cautela in tale periodo storico e valutare attentamente la migliore strategia negoziale:

  • per i contratti in essere che non contemplino tale aspetto, i vettori potrebbero rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali con i propri committenti, negoziando, a fronte della novella legislativa, un accordo modificativo del contratto che preveda l’inserimento della clausola di adeguamento del corrispettivo agli aumenti del carburante per un periodo di tempo limitato (sino alle eventuali ulteriori modifiche apportate dalla legge di conversione) e sulla base dell’incidenza degli stessi rispetto alle tariffe contrattuali pattuite;
  • per i contratti in fase di perfezionamento e che saranno stipulati nelle prossime settimane, sarà invece necessario prevedere sin da ora l’inserimento della clausola di adeguamento del corrispettivo introdotta dal Decreto Legge al fine di qualificare il contratto come redatto in forma scritta – successivamente, qualora la legge di conversione dovesse modificare o non confermare tale modifica, si potrà negoziare un accordo modificativo che tenga conto della disciplina di settore vigente.

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Lo studio resta a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti del caso.