Il 25 dicembre scorso è entrata in vigore la legge 176/2020 che, oltre a convertire in legge il c.d. decreto ristori, ha apportato significative modifiche alla legge sul sovraindebitamento (l. 3/2012).

In primo luogo, l’art. 6, comma 2, lett. b è stato modificato nel senso di estendere il concetto di “consumatore”, nel senso di intendere, non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, ma anche il socio di S.n.c., S.a.s. e S.a.p.A..

Sono state, poi, previste delle ulteriori clausole di limitazione all’accesso alla procedura, prevedendo, al comma 2 dell’art. 7, altresì, l’impossibilità (i) per colui che ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte, (ii) limitatamente al piano del consumatore, per colui che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa, malafede o frode (iii) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, per il debitore che ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Sempre per quanto concerne l’art. 7, poi, è stato inserito il comma 2-ter che prevede espressamente che l’accordo di composizione della crisi della società produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il legislatore ha poi istituito le c.d. procedure familiari, disciplinate dal nuovo art. 7-bis, che consentono ai membri della stessa famiglia (coniugi, parenti sino al quarto grado e affini sino al secondo) di proporre un’unica procedura di composizione della crisi, purché si tratti di conviventi e di una comune origine dell’indebitamento, pur restando le masse attive e quelle passive distinte.

La riforma è intervenuta anche sull’art. 8, inserendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, i quali, rispettivamente, prevedono:

  1. che la proposta di piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
  2. che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possano prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, è adempiente rispetto alle rate ovvero se ottiene l’autorizzazione dal giudice al pagamento di quelle scadute;
  3. analogamente, quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, la possibilità di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, è adempiente rispetto alle rate ovvero se ottiene l’autorizzazione dal giudice dal pagamento di quelle scadute, purché l’organismo di composizione della crisi attesti che il credito garantito verrebbe comunque integralmente soddisfatto in caso di liquidazione del bene e che il pagamento delle rate non leda i diritti degli altri creditori;
  4. che l’organismo di composizione della crisi notifichi all’agente di riscossione il conferimento dell’incarico, chiedendo, altresì, l’ammontare del debito tributario e la pendenza di eventuali accertamenti fiscali.

L’art. 9, comma 3-bis prevede l’estensione dei contenuti della relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, che, adesso, per il consumatore, deve contenere:

  1. le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni;
  2. le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata;
  4. l’indicazione presunta dei costi processuali;
  5. l’indicazione della valutazione del merito creditizio del finanziatore.

Il comma 3-bis.1, analogamente per la composizione della crisi, prevede che la relazione contenga:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
  5. l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
  6. la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  7. l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Rilevante, altresì, l’inserimento nell’art. 12 del comma 3-quater che consente l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi anche in mancanza dell’adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria qualora l’adesione di questi sia decisiva per il raggiungimento del quorum deliberativo della proposta, purché quest’ultima sia più conveniente della liquidazione dei beni.

Infine, il legislatore ha anticipato una norma già prevista nel codice della crisi d’impresa che entrerà in vigore la prossima estate: l’art. 14-quaterdecies, prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

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