COMMENTO ALLA SENTENZA N.2270 DEL 20 GENNAIO 2021 EMESSA DALLA CASSAZIONE III SEZ. PENALE

Nel periodo più recente, forse anche a seguito dell’ingresso in ambito di responsabilità ex D.Lgs.231/01 dei reati tributari fra i reati presupposto, appare particolarmentre accesa l’attenzione del legislatore per l’ambito penal-tributario.

Da ultimo, con la Sentenza di cui all’oggetto, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare un principio sicuramente degno di nota per la propria portata e per le conseguenze che lo stesso potrebbe riverberare sui potenziali destinatari: anche il responsabile amministrativo, mero dipendente di una società e sfornito di poteri di rappresentanza della compagine può essere chiamato a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 D. Lgs. n.74/2000.

In particolare, al soggetto in commento, è stato contestato di impartire direttive ai fini della registrazione e del pagamento delle fatture, di rivestire un ruolo significativo nella società e, nondimeno, di essere pienamente consapevole circa la non corrispondenza tra i lavori pagati e quelli effettivamente svolti così come di essere stato al corrente della falsità dei bilanci e dell’esistenza di pagamenti anomali.

Viene punito, dunque, colui che di fatto ha partecipato pienamente alla gestione illecita contestata.

Tale lettura pare scontrarsi con l’interpretazione “classica” fondante la materia tributaria, secondo cui «gli obblighi fiscali hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti perché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili[1]». Ragion per cui, ad esempio, la società che si affida a un consulente esterno per la preparazione dei documenti fiscali non è esentata da responsabilità, quale contribuente, per la presentazione degli stessi.

Non si può però trascurare un dato di fatto sempre più pregnante, da tempo riconosciuto dalla dottrina[2]: «all’apice dell’impresa ormai, si vengono a collocare solo i poteri afferenti alle decisioni strategiche e di orientamento generale dell’attività complessiva».

Ragione, questa, per cui a parere di chi scrive non può più trascurarsi l’articolazione di un congruo assetto di deleghe di funzioni e di corretta individuazione dei ruoli e dei poteri per poter dare corso ad una corretta gestione delle molteplici attività che governano il business aziendale, non da ultimo, se del caso, in materia penal-tributaria.

Si rammenta a tal proposito che l’istituto della “delega di funzione” ha trovato pieno riconoscimento normativo con l’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 per poi divenire, nel tempo, fondamento per una corretta distribuzione dei poteri all’interno delle società. La delega di funzione, infatti, consente di individuare – e affidare – la gestione di attività ad alta competenza specialistica a un soggetto effettivamente idoneo.

Ma non solo.

La delega di funzioni è anche perno di una corretta gestione organizzativa delle società in cui vige un Modello di Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, ovviamente laddove tale delega sia effettiva e quindi attribuisca al delegato un potere decisionale reale: la stessa assolve da un lato la funzione di tutela del delegante, ma al contempo rende anche autonomo e consapevole delle proprie condotte il delegato, compiendo con ciò anche un’attenta opera di sensibilizzazione

Se la pronuncia giudiziale oggetto del commento in esame non dovesse rimanere isolata, molte realtà anche di non ampie dimensioni saranno tenute ad un’attenta riflessione sul punto, cogliendo l’opportunità di verificare in merito alla correttezza della condotta dei propri dipendenti anche per il tramite di adeguati modelli di gestione.

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Vista la complessità del tema il nostro studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. Potete scriverci al nostro indirizzo di riferimento segreteria@margiottalegal.it

 

[1] Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2016

[2] Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna 2020, 175.