Come ormai siamo abituati da un paio di mesi a questa parte, ci siamo tutti trovati pressochè quotidianamente a dover gestire nella rispettiva attività professionale o imprenditoriale la lettura e l’interpretazione, spesso non agevole, di provvedimenti normativi su base nazionale e locale, di protocolli e linee guida che si sono succeduti e stratificati per tentare di dare corpo alla gestione dell’emergenza sanitaria e contemperarla con le esigenze aziendali.

La crisi economica, il lockdown forzoso, il rallentamento degli ordini e della relativa evasione ha ingenerato conseguenze evidenti anche nella logica dei pagamenti verso i propri fornitori; non sono altresì mancate prese di posizione strumentale di clienti che, cavalcando l’onda dell’emergenza, hanno cercato di ottenere dilazioni o stralci pur in assenza di loro reale difficoltà finanziaria.

Tutti i settori si sono necessariamente dovuti misurare con tale fenomeno, spesso ingenerando un pericoloso effetto domino che ne ha comportato l’estensione a macchia d’olio.

Ma esiste un settore che si trova particolarmente coinvolto in tale problematica, che è quello della logistica, delle spedizioni e del trasporto.

In presenza di contratti di spedizione e/o trasporto continuativi, si è assistito infatti alla paradossale richiesta di molti committenti che, da un lato pressavano i vettori contrattualizzati per dare corso, con massima celerità, alle consegne a destino invocando la regolarità dei flussi, il rispetto del lead time e del transit time, e al contempo chiedevano loro di poter differire i pagamenti di qualche mese rispetto alla naturale scadenza contrattuale.

Di fronte a tale singolare condotta, la reazione delle aziende di settore è stata duplice: da un lato, chi ha acconsentito e ha dato corso alle attività con continuità concedendo il differimento dei saldi richiesto dalla clientela, dall’altro chi invece ha sottolineato la strategicità dei flussi delle merci e dei servizi di trasporto, specie in un momento delicato come questo, e ha evaso le proprie prestazioni solo a seguito di puntuale rispetto dei pagamenti convenuti.

Lasciando ovviamente al singolo imprenditore o manager d’azienda le decisioni del caso sotto il profilo meramente commerciale e di business, pare opportuno segnalare, dal lato giuridico, il serio pericolo cui si può essere esposti aderendo ad una soluzione di accettazione del differimento dei saldi.

Come noto, infatti, specie in presenza di contratti che prevedono una cospicua movimentazione dei carichi, l’affidamento di un paio di mesi può generare in maniera molto rapida un credito di parecchie decine o centinaia di migliaia di euro, che vanno a sommarsi magari ad un debito pregresso del cliente già cospicuo.

A ciò si aggiunga che, come noto, il settore è caratterizzato da una lunga filiera di operatori (subvettori, trazionisti, distributori locali, transitari, …) necessari a dare corso alle attività, nonché da una lunga serie di costi vivi da anticipare (si pensi al gasolio, alla manutenzione dei mezzi, alle tasse di circolazione, al pagamento del personale) e che espongono il vettore contrattuale, il quale ha magari concesso il differimento dei saldi al proprio committente, ad essere invece significativamente esposto più a breve termine con i propri fornitori, con un conseguente disallineamento temporale e finanziario che potrebbe mandarlo in sensibile difficoltà.

Senza dimenticare che la committenza potrebbe, nelle more dell’emergenza sanitaria o in conseguenza di essa,  versare in stato di insolvenza e ricorrere a procedura concorsuale con ciò sospendendo ex lege gli oneri di pagamento: a quel punto il vettore contrattuale, lo spedizioniere o l’operatore logistico si troverebbero esposti verso i propri creditori, che avrebbero facoltà di aggressione nei suoi confronti, ma non avrebbero possibilità di escutere il proprio debitore principale.

Ma v’è di più.

L’operatore che acconsente liberamente al riscadenzamento dei pagamenti, si priva automaticamente dell’arma maggiore di cui dispone per la tutela del proprio credito, vale a dire il diritto di ritenzione sulle merci che si trovi a detenere in forza dell’esecuzione dei contratti di trasporto, spedizione o deposito.

Come noto, spesso questa è l’unico vero strumento a disposizione che, se correttamente utilizzato nei modi e nei termini consentiti dalla normativa e giurisprudenza di settore, spinge il debitore, che non può permettersi di non arrivare in consegna con i prodotti, a pagare i noli dovuti per consentire la prosecuzione a destino.

Le considerazioni di cui sopra valgono ancor più in un momento storico delicato, in cui come risaputo i termini processuali sono sospesi e le attività di erogazione della giustizia al momento ampiamente rallentate: dunque il ricorso al Tribunale per l’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento risulterà necessariamente più lungo rispetto alla tempistica ordinaria, non sempre particolarmente spedita e brillante, cui già precedentemente le parti erano abituate, motivo che rende ancora più prudente un approccio conservativo e di rapida tutela del proprio credito.

Lo studio resta ovviamente a disposizione per qualsiasi necessità di approfondimento.