In funzione dell’imminente avvio della c.d. Fase 2 ed al fine di garantire una ripresa in un contesto lavorativo di massima sicurezza, nonché sulla base delle analisi condotte da parte del Comitato Tecnico Scientifico, dell’Inail, dell’Istituto Superiore di Sanità, Governo e Parti Sociali hanno condiviso un aggiornamento del Protocollo del 14 marzo 2020 che viene confermato nella sua struttura inziale ed integrato con alcune nuove disposizioni.

Innanzitutto, in premessa ora è espressamente previsto che “La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” ed un ruolo importante avranno, quindi, le autorità di vigilanza.

Il punto 1 dedicato all’informazione è stato integrato con l’indicazione alle aziende di fornire l’adeguata informativa “sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

Al punto 2, dedicato all’ingresso in azienda, si prevede, per chi è risultato positivo al Covid, l’obbligo del preventivo rilascio di un certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone, nonché l’obbligo di collaborazione del datore di lavoro con le autorità sanitarie che decidano di adottare misure specifiche (per esempio effettuazione del tampone).

Al punto 3, dedicato ai rapporti con i fornitori esterni, il Protocollo prevede, in caso di lavoratori risultati positivi, una stretta collaborazione tra committenti ed appaltatori e di questi con le autorità per cui “l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti”.

Il committente dovrà poi vigilare sul rispetto integrale delle disposizioni dei suoi lavoratori e di quelli delle aziende terze.

Al punto 4, dedicato alla pulizia ed alla sanificazione aziendale, è previsto, per le zone a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, ed in aggiunta alle normali attività di pulizia, “una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni”.

Al punto 5, dedicato alle precauzioni igieniche personali, è inserita l’indicazione per cui i detergenti per le mani “devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili”.

Al punto 6, dedicato ai dispositivi di protezione individuali, l’adozione della mascherina negli spazi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro.

Al punto 8, dedicato all’organizzazione aziendale, è uno di quelli più implementati rispetto al precedente protocollo e prevede:

– che il lavoro a distanza continui ad essere la modalità da preferire e “ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività”;

– che venga necessariamente rispettato il “distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali”.

– che sia possibile, per lavoratori che possono lavorare da soli e temporaneamente, essere collocati “in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni”.

– che sia possibile “il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero”;

– che sia possibile intervenire sull’articolazione del lavoro anche “con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari”;

– che siano incentivate forme trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Al punto 12, dedicato alla sorveglianza sanitaria, viene ancora più coinvolto il medico competente che:

– segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti (nel rispetto della privacy);

– applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

– suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;

– effettui, per il reinserimento dopo la malattia dei lavoratori, una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs n.81/2008 ed “anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”

Infine, al punto 13, dedicato all’aggiornamento del Protocollo, è confermata la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS che potrà adesso essere istituito anche a livello territoriale o settoriale ed anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici, quali le autorità sanitarie locali.

Lo studio rimane, come di consueto, a disposizione all’indirizzo: segreteria@margiottalegal.it

Si allega di seguito il provvedimento a cui si fa riferimento: protocollo-ambienti-lavoro 24.04.2020