La circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020 fornisce, tra le altre, alcune precisazioni in merito a quanto disposto dall’art. 42 comma 2 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” relativo alla tutela infortunistica Inail “nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro”.

L’aspetto più rilevante della circolare riguarda l’ambito di operatività della tutela infortunistica per infezione da coronavirus che, premette l’istituto, va inquadrata, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro poiché “in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta”.

Sono quindi da considerare infortuni sul lavoro anche i casi di infezione da covid-19 contratti da “qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto” e quindi la tutela assicurativa Inail opera per tutti i lavoratori ove l’infezione è contratta in occasione di lavoro.

Per quanto riguarda l’accertamento di infezione avvenuta in occasione di lavoro, l’Inail specifica che, vista la situazione pandemica, destinatari principali della tutela sono gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.

Per tali operatori, in considerazione dell’elevatissima probabilità di contagio, vige una presunzione semplice di origine professionale.

La circolare, però, segnala che non soltanto le attività degli operatori sanitari hanno un rischio di contagio elevato, potendo essere comprese in tale ambito “anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza” ed anche in relazione alle quali vige il principio della presunzione semplice di contagio in occasione di lavoro.

Vengono indicati, a titolo esemplificativo, alcuni profili lavorativi: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.

L’operatività della tutela infortunistica per infezione da covid-19, però, non si esaurisce con le situazioni sopra indicate (operatori sanitari ed attività lavorative che comportano costante contatto con il pubblico), poiché possono residuare altre casistiche meritevoli di tutela pur in assenza di “specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”.

La circolare precisa che in tali casi, ove risulti problematica l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio e non operi la presunzione, “l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.

Si può quindi affermare che il rischio di contagio di infezione di covid-19 rappresenti un rischio lavorativo a tutti gli effetti ed in diversi contesti lavorativi.

 

Si allega la circolare Inail: circolare n 13 del 3 aprile 2020