Tra le numerose misure emergenziali messe in campo dal legislatore nel mondo del lavoro e, in particolare, tra i provvedimenti adottati in favore dei lavoratori, particolare rilevanza assume la disciplina prevista dell’art. 46 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” in tema di licenziamenti.

La norma ha precluso, per la durata di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’avvio di procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n.223/1991 nonché i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di natura economica ex art. 3 Legge n.604/1966 e riguarda anche le procedure già pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e non ancora concluse.

Il divieto di licenziamento decorre dal 17.03.2020 e pertanto vale sino al 16.05.2020.

Per quanto riguarda le procedure ai sensi della Legge n.233/1991, ovvero i licenziamenti collettivi, il divieto di apertura della procedura riguarda l’art. 4 per le imprese che, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative e l’art. 24 le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.

Quindi, l’eventuale necessità di aprire una procedura ai sensi della Legge n.233/1991 per cessazione di attività è bloccata sino al termine dei 60 giorni di preclusioni imposti dal decreto e solo le procedure collettiva iniziate prima del periodo di operatività della norma potranno essere concluse.

In riferimento ai licenziamenti individuali, il congelamento opera solo limitatamente a quelli per motivi economici e per giustificato motivo oggettivo, ma indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, senza distinzione alcuna tra aziende sopra e sotto i 15 dipendenti.

I licenziamenti non indicati specificatamente dalla norma sono da ritenere esclusi dal blocco temporaneo.

Sicuramente non sono coinvolti i licenziamenti disciplinari per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa.

Anche i licenziamenti dei lavoratori domestici (per i quali il recesso è “ad nutum”), per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia e per mancato superamento del periodo di prova per sono esclusi dal blocco.

Altri tipi di licenziamento, pur non essendo indicati nella norma, suscitano più dubbi sulla loro effettiva validità nel periodo di sospensione.

Ci si riferisce ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto oppure per intervenuta inidoneità psico-fisica: i primi dovrebbero comunque essere possibili benchè ricondotti ad un motivo oggettivo in quanto ben differenti rispetto al licenziamento per “g.m.o”., i secondi, invece, potrebbero essere compresi nella sospensione in quanto riconducibili all’art. 3 Legge n.604/66 citata nel decreto.

Purtroppo, i provvedimenti di natura emergenziale, soprattutto laddove gli interventi del legislatore si susseguano uno dopo l’altro, portano inevitabilmente con sé lacune applicative ed interpretative che danno molta incertezza circa le effettive e concrete ricadute delle citate disposizioni normative.

Lo Studio è come sempre a disposizione per qualsiasi approfondimento dovesse necessitare in merito.