Abstract: Il Governo emana un nuovo provvedimento normativo con il fine di chiarire i rapporti tra l’esecutivo e il Parlamento per quanto concerne la gestione e le informazioni sulla crisi; è stato inoltre fornito un nuovo catalogo delle attività consentite; l’elenco, redatto dal MiSE, sostituisce in toto quello allegato al DPCM 22 marzo 2020.

Le nuove misure del Governo, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

È di ieri il decreto-legge che prevede ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale si prefigge lo scopo di razionalizzare le misure di contrasto e di contenimento alla diffusione dell’epidemia, il procedimento e gli strumenti giuridici per l’applicazione di tali misure, anche in funzione dei rapporti Stato – Regioni e, infine, le sanzioni in concreto applicabili.

L’evolversi della situazione epidemiologica ha, d’altro canto, comportato l’esigenza di prevedere una serie di misure che dovranno corrispondere ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio e potranno essere adottate su singole parti del territorio nazionale.

Tali misure potranno essere adottate per un   periodo di tempo predeterminato ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili sino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020.

Articolo 1 – Misure restrittive

Tra le misure indicate all’art. 1, comma 2, che potranno essere adottate rientrano:

  1. Limitazione della circolazione di persone e merci. In particolare:
  • Limitazione della possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali che siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, urgenza e motivi di salute;
  • Limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
  • Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
  • Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  • Applicazione della misura della quarantena precauzionale per tutti i soggetti che hanno avuto contatti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  • Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.
  1. Limitazione della libertà di riunione, di culto, di attività politica o sindacale, culturale, di educazione, di impresa. In particolare:
  • Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • Limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  • Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
  • Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività congressuale, salva il caso in cui tali attività possano essere svolte a distanza;
  • Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
  • Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e ogni ulteriore corso professionale, attività formativa o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento in modalità a distanza;
  • Sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
  • Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali;
  • Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati;
  • Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  • Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • Limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo;
  • Limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  • Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
  • Limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità.
  • Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  1. Obblighi di comunicazione. In particolare:
  • Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
  • Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.

L’articolo 1 prevede, inoltre, che le attività che rientrano tra quelle consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Per quanto riguarda i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, è necessario adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale.

Infine, per tutta la durata dell’emergenza e, quindi, sino al 31 luglio 2020, per le attività non oggetto di sospensione potrà essere imposto lo svolgimento solamente per questioni di pubblica utilità.

Articoli 2 e 3 – Procedimento di adozione delle misure restrittive

Il procedimento per l’adozione delle sopra richiamate misure di contenimento dovrà avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

È fatto salvo il potere delle Regioni, nelle more dell’adozione dei decreti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata a tale momento, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel proprio territorio, di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle previste nell’art. 1, comma 2, del decreto-legge.

Articolo 4 – Sistema sanzionatorio

A livello sanzionatorio il decreto-legge prevede:

  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00 per chiunque viola le misure restrittive previste dall’art. 1, comma 2, del decreto – legge;
  • nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica, altresì, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al punto precedente, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
  • l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 in caso di violazione dell’art. 1, comma 2, lett. e) del decreto-legge, il quale stabilisce il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena perché risultati positivi al virus.

 

Il “nuovo elenco” delle attività produttive consentite

Il ministro Patuanelli ha emesso un decreto che ha integralmente sostituito l’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 che indicava le attività produttive consentite. Si tratta del risultato del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali. Considerato che il nuovo elenco non solo aggiunge alcune attività prima vietate, ma ne limita altre, invece, consentite dal precedente provvedimento, è previsto, per queste ultime, la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Di seguito rappresentiamo le differenze dei due allegati:

Non sono più consentite le attività di cui ai codici ATECO:

  1. 94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
  2. 1 Fabbricazione di articoli in gomma;
  3. 3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura;
  4. 69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto.

Sono, invece, ora, permesse:

  1. 13 Fabbricazione di vetro cavo;
  2. 21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale;
  3. 92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo;
  4. 2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici;
  5. 29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio;
  6. 2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale);
  7. 99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese.

Il Ministro ha chiarito che per le “Attività dei call center” (codice 82.20), «sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale».

Per quanto riguarda, invece, le nuove “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice 78.2), esse «sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale». Per entrambe le categorie, quindi, le attività potranno svolgersi nei limiti in cui siano espletate in relazione ad almeno una delle attività di cui al nuovo elenco e alle attività essenziali (commercio all’ingrosso di cibi, bevande, riviste, articoli per animali, ottici, lavanderie, ecc).

Infine, chiarisce il Ministro, le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.