In tema di solidarietà tra committente ed appaltatore ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni in ordine ai trattamenti retributivi dei dipendenti dell’appaltatore e dei sub-appaltatori, la recente sentenza n.28517 del 6 novembre 2019 della Corte di Cassazione Sez. Lavoro ha ribadito un interessante orientamento.

Il caso specifico fa riferimento ad un’azione promossa da alcune lavoratrici nei confronti di Poste Italiane S.p.a., quale responsabile ai sensi dell’art. 29, secondo comma L. 276/2003, in riferimento a crediti maturati nei confronti della propria datrice a titolo risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo.

La Corte di Appello di Venezia aveva ritenuto che nella locuzione normativa “trattamenti retributivi” fosse compreso anche il credito risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo in quanto integrante un trattamento economico riconosciuto alle lavoratrici.

La Cassazione non ha però condiviso l’assunto della Corte territoriale in forza di un’interpretazione rigorosa della locuzione “trattamenti retributivi” contenuta nell’art. 29 D.Lgs. n.276/2003 che deve essere interpretata “…nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l’istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa”.

Al contrario, affermano gli Ermellini, deve invece essere escluso il regime di responsabilità solidale previsto dalla norma in parola “…per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678)”, in considerazione del fatto che tali somme non hanno un collegamento causale con il rapporto di lavoro, bensì “una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso”.

Nel caso di specie, essendo i crediti pretesi dalle lavoratrici per l’illegittima riduzione dell’orario di lavoro di natura risarcitoria, la Cassazione, in applicazione del principio sopra richiamato, ha quindi affermato l’inapplicabilità del regime di solidarietà, per tali crediti, in capo al committente.

Sullo stesso solco anche l’ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro n.33407 del 17.12.2019 avente ad oggetto, in questo caso, la richiesta risarcitoria per danno da licenziamento illegittimo.

La Cassazione ha ritenuto che “…in relazione al Decreto Legislativo n. 26 del 2003, articolo 29, comma 2, che detta il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi opera, ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti ed ha pertanto escluso (civ., Cass., n. 27678 del 2018) l’applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo”.

Si può, pertanto, affermare che le citate pronunce confermano i limiti dell’operatività del regime di solidarietà in capo al committente solo in riferimento ai trattamenti retributivi in senso stretto e ponendo, invece, al di fuori del recinto della disciplina dettata dall’art. 29 quei crediti che sono maturati a titolo risarcitorio.

 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.