Il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo proposto dallo studio per conto di un soggetto, legato al liquidatore della fallita da uno stretto legame di parentela, ma considerato amministratore di fatto dal Curatore, il quale aveva ottenuto dal Giudice Delegato un ordine di comparizione nei confronti, appunto, del soggetto non investito della gestione.

La questione.

Una società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano era gestita dal liquidatore nonché unico socio della medesima. Il curatore fallimentare, acquisita la documentazione della fallita, ha intimato al parente del liquidatore di sottoporsi all’interrogatorio a cui si era già sottoposto il liquidatore, adempimento per questi previsto dalla legge fallimentare, in particolare dall’art. 49. Rifiutatosi di sottoporsi all’interrogatorio, il terzo soggetto è stato convocato dal Giudice Delegato su richiesta del curatore fallimentare. Vano il tentativo, avanti lo stesso magistrato, di chiarire l’estraneità all’attività gestoria della fallita nonché le contestazioni mosse in ordine all’assenza di una prova del proprio coinvolgimento, anche in via di fatto, nella gestione della fallita, il convocato ha proposto reclamo avanti il Tribunale di Milano, evidenziando come non vi fosse alcuna prova del suo coinvolgimento nella gestione della fallita e che il curatore si stesse arrogando dei diritti d’indagine e di convocazione coattiva propri della magistratura inquirente, con la netta differenza che, in caso di interrogatorio avanti il pubblico ministero, l’indagato, oltre a farsi assistere dal proprio difensore, ha la facoltà di non rispondere.

Il Tribunale ha accolto la richiesta di annullamento della convocazione avanti al Giudice Delegato, non perché non esista il dovere di presentarsi dinanzi al giudice, ma perché il potere di convocazione del curatore avanti al Giudice (in spregio del quale può configurarsi il delitto previsto dall’art. 220 l. fall.) esiste solo se il soggetto convocato è il fallito, l’amministratore, l’amministratore precedente o quello di fatto, come in questo caso asserito dal curatore fallimentare.

Ebbene, la qualifica di amministratore di fatto deve essere esplicitata dal curatore fallimentare poiché la parte che deve essere interrogata deve essere edotta delle conseguenze della sua comparizione e delle sue risposte. Il verbale di interrogatorio, infatti, può essere acquisito dal Pubblico Ministero nell’ambito delle indagini successive alla dichiarazione di fallimento e, di conseguenza, utilizzato come prova in una eventuale azione civile o penale.

Per tutte queste ragioni, quindi, il convocato deve essere nelle condizioni di conoscere i motivi per i quali viene convocato, ragione per cui, l’assenza di una valida motivazione della convocazione potrà essere fatta valere attraverso una impugnazione per ottenere l’annullamento della convocazione.

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