In tema di trasporto di merci pericolose su strada, l’ADR – Accord Dangerous Route – dedica la classe 6.2 alle Materie Infettive che, ai fini dell’ADR sono indicate come quelle materie di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni (es. virus) e altri agenti che possono causare malattie all’uomo o agli animali.

Il successivo capitolo 6.3 è dedicato alle prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi per le materia infettanti (categoria A) della richiamata classe 6.2.

Le prescrizioni di questo capitolo si applicano agli imballaggi per il trasporto di materie materia infettanti della categoria A.

Quanto agli imballaggi, il capitolo 6.3. rinvia a quelli definiti al 6.1.4 (fusti d’acciaio, di alluminio, di diverso metallo, taniche d’acciaio o d’alluminio, fusti di legno compensato, fusti di cartone, taniche di plastica, casse di legno naturale, casse di legno ricostruito …).

L’accordo che in questa sede si vuole richiamare ed esaminare, ossia l’accordo multilaterale M315 del 30.11.2018, è stato emesso per derogare alle prescrizioni del capitolo 6.3 e alle istruzioni di imballaggio P620 del 4.1.4.1.

I rifiuti che sono stati contaminati o che si suppone possano essere stati contaminati da un virus provocante una febbre emorragica tipo Ebola possono, per i trasporti verso l’impianto di smaltimento permanente, essere imballati e trasportati secondo le disposizioni contenenti nell’accordo (cfr. art. 1).

L’accordo si applica a tutti i rifiuti che sono stati contaminati o che si suppone possano essere stati contaminati da un virus di categoria A che provoca una febbre emorragica che, in ragione delle dimensioni o del rischio di contaminazione, non possono essere sistemati in tutta sicurezza negli imballaggi P620 attualmente disponibili. Questi rifiuti presentano un potenziale elevato di contaminazione del personale medico e del personale di interventi durante il corso dell’imballaggio. Le disposizioni si applicano alle materie infettive per l’uomo: Classe 6.2 UN 2814.

Il punto 3 descrive in maniera tecnica gli imballaggi: imballaggi interni rigidi, imballaggi secondari (es. i sacchi di plastica dovranno essere chiusi in modo da evitare la fuoriuscita di liquido nel caso in cui il sacco dovesse cadere); vengono poi stabilite le misure di sicurezza supplementari (es. l’imballaggio esterno deve rimanere fermo una volta che è stato riempito con gli imballaggi interni contenenti il materiale autorizzato dall’accordo).

L’art. 4 tratta delle istruzioni da seguire per gli imballaggi, dedicando anche attenzione alle persone coinvolte, quindi l’imballatore, lo spedizioniere, il caricatore: tutti devono assicurarsi che l’imballaggio rispetti i requisiti richiesti. Così, ad esempio, il trasportatore deve possedere un piano di intervento scritto che, in caso di perdita del prodotto, comprenda le disposizioni per la decontaminazione del prodotto diffuso/sparso e ugualmente essere in possesso di equipaggiamento di protezione individuale necessario.

Il citato accordo è valido fino al 31 dicembre 2023 per il trasporto sul territorio delle parti contraenti l’ADR firmatarie dell’accordo ossia, sino ad oggi, Belgio, Germania, Svizzera e Lussemburgo.

Eventuali aggiornamenti, deroghe o modifiche al citato accordo verranno monitorate e rese note; nel frattempo si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, ovvero un’analisi condivisa del testo integrale dell’accordo.

Per ogni approfondimento lo Studio resta a disposizione all’indirizzo e-mail segreteria@margiottalegal.it.