Il nostro studio lo scorso 23 marzo, in collaborazione con Gruppo Voltiana, ha tenuto un seminario di approfondimento in materia ambientale, in particolare al fine di appurare il ruolo, i compiti e le competenze del Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti.

Pare, infatti, finalmente essere approdata da parte del legislatore una normativa che potrebbe aiutare a comprendere le effettive responsabilità – e, ancor prima, gli specifici compiti – del Responsabile Tecnico ambientale.

Figura sorta agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso ma che solo ora, grazie alla Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, può dirsi, nei fatti, definita.

Vi è da dire in realtà come ancora permangano perplessità e dubbi su taluni aspetti, e di certo la complessità della materia ambientale non aiuta ad aver totalmente “chiare” le idee, ma di certo tale provvedimento segna un vero passo in avanti rispetto alle conoscenze pregresse e merita quindi una compiuta disamina.

Dopo aver declinato in attuazione del proprio Regolamento la responsabilità generale del Responsabile Tecnico (colui che deve “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”), la Delibera in oggetto definisce, negli articoli successivi al primo, i compiti specifici che ogni RT deve eseguire per ciascuna tipologia di impresa iscritta all’albo dei gestori ambientali.

In particolare, per ciascuna categoria di iscrizione all’albo, il provvedimento specifica nel dettaglio compiti e attività del Responsabile Tecnico, a seconda della diversa fase della gestione dei diversi rifiuti.

Si può pacificamente affermare che mediante la Deliberazione viene definito il perimetro d’azione della figura, a cui sostanzialmente è demandato il compito non solo di definire le procedure per amministrare situazioni ordinarie di gestione dei rifiuti, ma anche quelle di eventuale urgenza, nonché vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni e sulla validità delle autorizzazioni, così come gli è richiesto di coordinare e formare il personale preposto all’attività di cui – appunto – è responsabile.

Il compito assegnato alla figura professionale del Responsabile Tecnico è evidentemente assai complesso, sia per le responsabilità che ne conseguono, sia per la necessità di disporre di una competenza vasta e multidisciplinare.

Da quanto si evince dai corsi di formazione disciplinati con delibere del Comitato Nazionale, costui deve possedere (o acquisire, qualora già non la possieda) dimestichezza con materie quali:

  • elementi di ecologia e di sicurezza ambientale,
  • produzione di rifiuti,
  • pianificazione e gestione dei rifiuti,
  • disciplina sui rifiuti,
  • tecniche di smaltimento e recupero,
  • adempimenti ambientali,
  • certificazioni di qualità,
  • regime delle responsabilità,
  • sicurezza sul lavoro, normativa sull’autotrasporto,
  • sul trasporto dei rifiuti, delle merci pericolose e sulla circolazione dei veicoli.

A ciò si deve, poi, aggiungere un altro aspetto fondamentale, ovvero la capacità del Responsabile Tecnico di relazionarsi e collaborare con le altre figure professionali presenti in azienda, come ad esempio l’RSPP o il consulente ADR.

Benchè tutto quanto sopra rappresentato potrebbe far deporre per un “alleggerimento” delle responsabilità in materia per le imprese qualificate quali “gestori ambientali” in “sfavore” del RT – e forse in parte ciò corrisponde al vero – resta altrettanto certo che mai le imprese potranno però spogliarsi dell’onere altamente gravoso di ben scegliere il tecnico e ben verificare, a loro volta, che egli correttamente dia seguito alle proprie mansioni.

Soprattutto, che si adoperi nell’interesse dell’azienda senza lederne l’immagine, il valore e l’onorabilità professionale.

Ancora una volta, dunque, la materia ambientale si interseca inevitabilmente con le responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e con quelle di natura penale previste per le tipiche violazioni relative alla corretta gestione dei rifiuti:

  1. Abbandono di rifiuti, art. 255, commi 1, 1 bis, 3; art. 256 commi 2 e 4 Cod. Ambiente;
  2. Gestione non autorizzata e discarica, art. 256 Cod. Ambiente; art. 16 D.lgs. 36/2003;
  3. Miscelazione di rifiuti pericolosi, artt. 255 e 256 Cod. Ambiente; art. 16 D.lgs. 36/2003;
  4. Combustione illecita di rifiuti, art. 256 bis Cod. Ambiente;
  5. Incenerimento e coincenerimento, art. 261 bis Cod. Ambiente;
  6. Traffico illecito di rifiuti, art. 259 Cod. Ambiente;
  7. Trasporto illecito di rifiuti.

Formalizzazione dei ruoli, delimitazioni di poteri e di spesa diverranno momenti “chiave” in ottica di tutela dell’azienda e salvaguardia delle posizioni personali di coloro che compongono il circuito dell’amministrazione dei rifiuti.

Per ogni approfondimento lo Studio resta a disposizione all’indirizzo e-mail segreteria@margiottalegal.it