Il 18 dicembre scorso la Camera dei Deputati, a seguito del perfezionamento dell’iter parlamentare, ha approvato definitivamente il disegno di legge Anticorruzione, soprannominato anche “legge Spazzacorrotti”.

Di seguito vengono schematicamente riportati gli elementi fondamentali della legge di riforma.

  1. Reati di corruzione e contro la PA commessi all’estero

È stato abolito l’obbligo di richiesta del Guardasigilli e della denuncia della persona offesa per i reati di corruzione e, in ogni caso, per i delitti commessi all’estero danni della Pubblica Amministrazione.

  1. Inasprimento delle sanzioni

In generale è stata aumentata la pena della reclusione per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione punito dall’art. 318 cod. pen. (la cui riforma prevede la reclusione dai 3 agli 8 anni).

Per quanto riguarda, poi, le sanzioni accessorie, invece, si prevede:

  1. l’estensione dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ai casi di condanna per i reati di cui agli articoli 318 cod. pen. (corruzione per l’esercizio della funzione), 319-quater, comma 1 cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 cod. pen. (corruzione), 322 cod. pen. (istigazione alla corruzione), 322-bis pen. (peculato, concussione e induzione di membri della Corte Penale Internazionale e dei funzionari dell’Unione Europea) e 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite).
  2. L’applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e divieto di contrarre con la PA) per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a sette anni, nel caso in cui la pena principale non superi i due anni ed in perpetuo nel caso in cui la pena principale sia invece superiore a tale limite. Decorsi 12 anni dalla riabilitazione penale, valutata la buona condotta del condannato, le pene accessorie possono essere dichiarate estinte.
  1. L’agente provocatore e operazioni sotto copertura

È inserito nel codice penale l’art. 323-ter cod. pen., con il quale si introduce una clausola speciale di non punibilità nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione, per i reati previsti dagli articoli 318 cod. pen. (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-quater cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 cod. pen. (corruzione di persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 cod. pen. (pene per il corruttore), 322-bis cod. pen. (limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita), 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite), 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti), 353-bis cod. pen. (turbata libertà di scelta del contraente), 354 cod. pen. (astensione dagli incanti). In questi casi l’autore deve attivarsi prima che venga iscritto nel registro degli indagati e, in ogni caso, entro sei mesi dalla commissione del fatto. Analogamente per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio la non punibilità è ulteriormente subordinata alla messa a disposizione della utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente nel medesimo termine.

Per quanto riguarda le operazioni sotto copertura, invece, è previsto un sostanzioso aumento al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, sul modello delle regole in materia di contrasto alla mafia, al traffico di stupefacenti.

  1. Traffico di influenze illecite

La fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen. è stata ampliata, comprendendo anche la condotta di chi offre o promette il vantaggio al “millantatore” di influenza.

  1. Pene accessorie e patteggiamento

È estesa l’applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione anche in caso di patteggiamento.

  1. Confisca in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

L’amnistia o la prescrizione comminata in secondo grado non fa venire meno l’efficacia della confisca disposta con la sentenza di condanna per peculato resa in primo grado.

  1. Sanzioni interdittive per le persone giuridiche

Coerentemente con l’impianto normativo riformato, sono state inasprite le sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

  1. Trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

Promuovendo la trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti politici, è prevista l’annotazione delle elargizioni e dei contributi e di ogni forma di sostegno in un apposito registro vidimato, custodito presso la sede legale del partito, attraverso l’inserimento nel rendiconto di esercizio e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del partito.

In occasione delle competizioni elettorali, poi, i partiti dovranno pubblicare i curriculum vitae dei candidati ed il relativo certificato penale.

Per quanto riguarda i rendiconti, i partiti dovranno trasmetterne copia alla Commissione per la trasparenza e il controllo istituita dalla legge 96/2012.

Infine, è aumentata la tracciabilità dei contributi ai partiti politici avendo ridotto i limiti che obbligano all’annotazione nella dichiarazione patrimoniale o di reddito degli atti di liberalità concessi in favore dei partiti.

Lo scrivente studio si rende sin d’ora disponibile per qualsiasi necessità, chiarimento o approfondimento volto a sviluppare la tematica in oggetto, mediante invio di una richiesta via mail all’indirizzo segreteria@margiottalegal.it