Con la sentenza del 6 dicembre 2017 n.254 la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile il regime di solidarietà del committente ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 per retribuzioni e contribuzioni previsto per gli appalti anche nei confronti dei dipendenti di società che operano con contratto di subfornitura ex lege n. 192/1998.
Il contratto di subfornitura si configura quando un’azienda si impegna ad effettuare per conto di un’altra azienda committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite direttamente dalla committente, oppure si impegna a fornire prodotti o servizi da utilizzare nell’ambito dell’attività economica della committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecnologiche e tecniche, modelli o prototipi forniti dalla committente.
Pertanto, anche in presenza di un rapporto di subfornitura, può sussistere la responsabilità solidale del committente per le eventuali rivendicazioni economiche avanzate dai dipendenti del subfornitore, ovvero per i crediti retributivi maturati durante il periodo di vigenza del rapporto tra committente ed azienda subfornitrice compresi, pro-quota, quelli relativi al TFR, nonché per i contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione della prestazione.
Come per la disciplina degli appalti, la responsabilità solidale in capo al committente non vale per le sanzioni civili (in riferimento alla quali resta tenuto soltanto il responsabile dell’inadempimento) e per i crediti maturati dal personale non impiegato nelle lavorazioni.
In ogni caso, la responsabilità solidale non trova applicazione dopo due anni dalla cessazione dell’appalto e, adesso, della subfornitura.
Si tratta sicuramente di una sentenza molto importante ed innovativa, che introduce un concetto che dovrà fare riflettere molto i committenti di tale genere di prestazioni che, nel nostro Paese, sono davvero molto diffusi.
Chi scrive ritiene che il metodo migliore per arginare tale ipotesi di rischio consista, come nei rapporti di appalto, nel monitoraggio costante in vigenza di contratto del subfornitore e della correttezza da parte di quest’ultimo nel puntuale assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi, con l’inserimento di apposite clausole di salvaguardia nella contrattualistica adottata che, invece, nella prassi si riscontra molto scarna.
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