In occasione del convegno organizzato da IPSOA dell’11 gennaio 2018, presso la Sala Congressi BCC Valdostana – piazza Arco d’Augusto ad Aosta, in cui l’avv. Germano Margiotta è chiamato a commentare alcuni passaggi della legge delega, di seguito alcuni punti fondamentali in tema di riforma del fallimento.

I due rami del parlamento hanno licenziato – finalmente – la legge delega di riforma della normativa fallimentare. Si tratta di una svolta che traccia una netta separazione rispetto alle riforme che, più o meno annualmente, hanno apportato delle modifiche alla disciplina fallimentare e delle procedure concorsuali.
Il governo ha tempo un anno per adottare, osservati i principi e i criteri direttivi della legge delega, i decreti legislativi attuativi.
Le novità sono molteplici, proviamo a riassumerle in alcuni punti.

1. Cambio di nomenclatura
Innanzitutto avremo un mutamento formale. Non si parlerà più di “fallimento” e di “fallito”, ma sarà utilizzata un’espressione più attuale e più aderente al diritto comunitario: “liquidazione giudiziale”. Il tradizionale stigma, quindi, viene meno, per far posto ad una espressione che evochi sì l’insolvenza, ma che qualifichi la stessa come una evenienza fisiologica del ciclo di un’impresa e non più una punizione contro l’imprenditore incapace.

2. Competenza
La riforma prevede che i tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa siano competenti sulle procedure concorsuali e sulle cause da esse derivanti, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, individuando, altresì, tra gli esistenti, quelli competenti per le procedure concorsuali di maggiori dimensioni.

3. I gruppi di imprese
È positivizzata la possibilità di prevedere una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza dei gruppi di imprese. Quindi, è consentito proporre un unico ricorso per la ristrutturazione del gruppo, concetto, quest’ultimo, che dovrà essere meglio chiarito sulla scorta della nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 cod. civ. e 2545-speties cod. civ.

4. Le allerte
Le camere di commercio dovranno dotarsi di organismi ad hoc cui saranno conferiti compiti di sostegno alle imprese in difficoltà con il fine di anticipare, ove possibile, l’emersione della crisi e per superarla attraverso un accordo con il ceto creditorio.

5. Accordi di ristrutturazione del debito
Altra misura volta a favorire la ripresa aziendale, in luogo della sua liquidazione, è prevista dall’art. 5 della legge delega. Estendere la possibilità, già prevista dall’art. 182-septies (accordo con banche ed enti intermediari finanziari), anche alle ipotesi in cui il 75% del ceto creditorio sia rappresentato da creditori diversi, purché appartenenti ad una categoria giuridicamente ed economicamente omogenea.

6. Concordato preventivo liquidatorio
La riforma, confermando il trend della precedente del 2015, pone un importante condizione affinché il concordato preventivo – meramente liquidatorio – possa essere proposto: l’apporto di risorse esterne. Quindi, non sarà più possibile proporre una procedura concorsuale concordataria meramente liquidatoria senza l’apporto di risorse esterne, fondata quindi sulla integrale alienazione degli asset; resta l’obbligo di soddisfare almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari. È, altresì, soppressa l’adunanza dei creditori che dovrà fare spazio a procedure telematiche per la valutazione della proposta concordataria. Infine, da evidenziarsi anche la legittimità del commissario giudiziale – su istanza del singolo creditore – di poter chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

7. Concordato preventivo in continuità
Di converso è esteso il campo dell’ipotesi del c.d. concordato in continuità; in particolare, la legge chiarisce che si verta in tale ipotesi ancorché sia stato anteriormente stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda e che l’attività d’impresa sia, di fatto, cessata.

8. Market Place
Per ottenere performance migliori, nasce un «market place unico nazionale» per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive. Un portale, quindi, delle insolvenze che commercializza beni dell’imprenditore in procedura concorsuale non solo a fronte di denaro corrente ma anche con appositi titoli. Questi ultimi incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori, da parte di un organismo terzo, a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole.

9. Garanzie non possessorie
Il Governo dovrà regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza lo spossessamento, avente ad oggetti beni, anche futuri e immateriali, che consentano, quindi, all’impresa sottoposta alla procedura concorsuale di poter continuare ad utilizzare l’asset ancorché, appunto, oggetto di garanzia reale e, quindi, di pegno.

10. Garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire
È previsto che gli atti di trasferimento di immobili da costruire siano conclusi, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando così il controllo di legittimità da parte del notaio in ordine al rilascio della fideiussione e della polizza assicurativa indennitaria prevista dal d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

11. La denuncia al tribunale ex art. 2409 cod. civ. anche per le S.r.l. e maggiori controlli
Il controllo giudiziale in caso di gravi irregolarità previsto dall’art. 2409 cod. civ. alle sole società per azioni o in accomandita per azioni è esteso alle S.r.l.; questa novità si pone all’interno delle modifiche al codice civile previste dalla legge delega volte ad assicurare maggiori controlli all’interno delle società; è ridotto il limite per prevedere l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. La legge delega, infatti, prevede che in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei limiti dimensionali indicati (attivo patrimoniale pari ad Euro 2 milioni, ricavi lordi pari ad Euro 2 milioni e 10 dipendenti), la società sia obbligata a dotarsi dell’organo di controllo interno.

In conclusione, è possibile evidenziare come l’intento del legislatore sia quello di efficientare e modernizzare la disciplina fallimentare favorendo, ancora, e in linea con la riforma del giugno del 2015, le procedure che prevedono la ristrutturazione ed il superamento della crisi. Altro intento è quello di intervenire, attraverso il sistema delle allerte, quando la crisi o l’insolvenza non si sono ancora definitivamente manifestate.

Ovviamente, non è ancora possibile tracciare un bilancio della riforma e molto dipenderà dai decreti attuativi che il Governo è chiamato ad emanare e non solo; capiremo la portata della novella solo con le prassi che svilupperano i vari uffici giudiziari così come è stato possibile appurare l’insufficienza (invero parziale) della più volte richiamata riforma di cui al decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.

Per chi volesse approfondire è possibile inviare una mail all’indirizzo segreteria@margiottalegal.it.