Anche per l’anno 2017 è stato quantificato il pagamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei trasporti (ART).
Difatti, con la delibera n. 139/2016, approvata con D.P.C.M. 28 dicembre 2016 e pubblicata il 18 gennaio 2017, ed integrata con determina del Segretario generale n. 13/2017 dal 1 febbraio 2017, l’autorità competente ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2017 nonché le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
L’aliquota contributiva è stata incrementata, per tutti i soggetti regolati, dallo 0,04 per mille allo 0,06 per mille del fatturato rilevante – inteso come somma della voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e della voce “altri ricavi e proventi” del conto economico – e, contestualmente, è stata diminuita la soglia di esenzione, da un fatturato rilevante fino a 15 milioni di euro ad un fatturato rilevante fino a 5 milioni di euro (importo contributivo fino a 3.000 euro).
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi entro il termine del 28 aprile 2017, mentre il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
In particolare, tali soggetti sono le imprese che svolgono le seguenti attività: gestione di infrastrutture di trasporto; servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato; servizio taxi; servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; servizi di trasporto marittimo e costiero di passeggeri e/o merci; servizi di trasporto di passeggeri e/o merci per vie navigabili interne; servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada; servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto; servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, marittimo, costiero e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci; gestione di centri di movimentazioni merci (interporti); servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti; servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne.
Detto ciò, sorge il dubbio se il contributo in questione debba essere corrisposto anche dagli autotrasportatori di merci su strada tenuto conto che gli stessi sono già assoggettati al contributo, per l’esercizio dell’attività, dovuto annualmente al Comitato centrale dell’Albo.
Al fine di chiarire tale dubbio diverse associazioni di categoria hanno già presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, il quale ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale; anche lo scrivente Studio legale si è già interessato della questione de quo su incarico di talune proprie mandatarie.
Ad oggi, non resta che attendere di conoscere le determinazioni della Consulta per valutare o meno la legittimità della norma.
Si suggerisce pertanto ai soggetti che intendessero dare corso al pagamento, di farlo con “riserva di ripetizione in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della noma”.