Fallimento: revocatoria anche contro atti di disposizione del socio

La Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, 21 gennaio 2016, n. 1103, ha precisato che il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad agire in revocatoria anche contro atti di disposizione compiuti dal socio, poiché l’accrescimento del patrimonio di quest’ultimo, produce risultati ai fini del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari ma anche dei creditori della società. La sentenza che definisce il relativo giudizio fa stato, quindi, nei confronti dei creditori di entrambe le masse, così precludendo al curatore del fallimento personale del socio di riproporre la medesima azione già introdotta quale curatore del fallimento sociale.

Qualificazione del rapporto: mandato o agenzia?

Con la sentenza del 12 febbraio 2016, n. 2828, la Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, ha chiarito che gli elementi distintivi del rapporto di agenzia sono la stabilità e la natura dell’incarico, che ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari. Pertanto, un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato – e non dell’agenzia – solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata poiché, senza approfondire l’aspetto della stabilità, la Corte d’Appello aveva escluso la riconducibilità dei promotori finanziari al rapporto di agenzia.

Fumo passivo sul luogo di lavoro: responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 3 marzo 2016, n. 4211, si è pronunciata su una problematica comune alla maggior parte dei luoghi di lavoro: il fumo passivo. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l’emanazione di circolari o direttive non costituisce una misura idonea a contrastare i rischi da esposizione al fumo passivo e, pertanto, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per l’esposizione di una lavoratrice al fumo, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno biologico e morale.

Licenziamento: valutazione della gravità del fatto

In tema di licenziamento, con la sentenza del 10 marzo 2016, n. 4695, la Cassazione Civile, Sez. lav., ha specificato che la valutazione della gravità del fatto non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo.
Nel caso in esame, il Giudice di merito nel valutare la proporzionalità del licenziamento per assenza ingiustificata alla visita di controllo presso il suo domicilio non aveva considerato che il lavoratore si era successivamente recato presso l’ambulatorio, dove veniva riscontrata la sua inidoneità a riprendere servizio.