Contratto di prestazione di opera professionale: la pattuizione di un termine di durata non esclude la facoltà di recesso ad nutum

La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 469, ha chiarito che in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum prevista a favore del cliente dal primo comma dell’art. 2237 c.c., dovendo in concreto verificare se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. Appare pertanto decisiva la volontà delle parti al momento della stipula del regolamento negoziale.

Violazione degli obblighi in materia di sicurezza: è legittimo il rifiuto di lavorare

La Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, con la sentenza del 19 gennaio 2016, n. 836, ha statuito che in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, proprio a fronte di tale altrui inosservanza, il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione sino al momento dell’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza. Durante suddetto arco temporale, il lavoratore conserva inoltre il diritto alla retribuzione poiché dalla condotta inadempiente del datore di lavoro non può derivare alcuna conseguenza sfavorevole a suo carico.

Locazione: obbligo al risarcimento del danno in favore del conduttore

In tema di locazione, la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con sentenza del 21 gennaio 2016, n. 1050, ha stabilito che il locatore è obbligato al risarcimento del danno in favore del conduttore se, avendo affermato nella comunicazione di diniego di rinnovo di avere urgente necessità di adibire l’immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli, non lo destini a tale uso. Tuttavia, la responsabilità del locatore non sussiste qualora la mancata adibizione dell’immobile alla destinazione indicata sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso.

Non è efficace la clausola derogatrice della competenza inserita in calce ai documenti di trasporto

La Corte di Cassazione, Sez. VI, con Ordinanza del 22 febbraio 2016, n. 3386, affrontando una problematica diffusa, ha affermato l’inefficacia della clausola derogatrice della competenza territoriale inserita tra le condizioni generali di contratto in calce ai documenti di trasporto predisposti dalla società venditrice e sottoscritti dall’acquirente al momento della ricezione della merce. Questa clausola, comportando l’alterazione del sinallagma contrattuale, è infatti vessatoria e, pertanto, deve essere inserita nelle condizioni generali di contratto, specificatamente approvata per iscritto con sottoscrizione distinta da quella di approvazione delle altre disposizioni contrattuali.