Come noto, il “nuovo” Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), ha introdotto all’art. 2086 Cod. Civ. un secondo comma a mente del quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
La previsione tende a positivizzare l’obbligo di natura etica e deontologica dell’imprenditore nel dotare l’impresa (da qui la scelta del legislatore nell’utilizzo del termine “istituire”) di un modello di gestione adeguato alle sue dimensioni, alla natura dell’attività svolta ed in generale alle specifiche peculiarità dell’organizzazione, da valutare caso per caso.
Se prima dell’introduzione della detta norma, infatti, tale principio di gestione assumeva un mero carattere di linea guida per una corretta gestione dell’impresa, con la sua introduzione il legislatore ha positivizzato tale obbligo in termini precettivi, assegnando all’imprenditore virtuoso delle misure premiali per il caso in cui l’adozione di tali strategie di corporate governance comporti l’emersione di situazioni di criticità economica e finanziaria che possano compromettere o comunque mettere in pericolo la continuità aziendale.
È opportuno segnalare, tuttavia, che l’istituzione di adeguati assetti organizzativi ed amministrativi non assurga a parametro legale finalizzato unicamente alla emersione anticipata di situazioni di crisi in funzione della sua tempestiva gestione, ma è orientato all’adozione di criteri gestori finalizzati al buon funzionamento dell’attività sociale, orientata ad un suo sviluppo sostenibile nel corso della sua fisiologica gestione in bonis. Tale assunto è confermato dalla scelta del legislatore di prevedere tale obbligo “anche in funzione” di far emergere situazioni di crisi, ma non solo. Tale inciso, infatti, affianca all’esigenza pubblicistica di garantire l’emersione tempestiva di situazioni di crisi a presidio della salubrità del contesto economico di riferimento, un’esigenza più marcatamente privatistica consistente nell’obbligo in capo all’imprenditore di governare la propria attività nel raggiungimento dello scopo in modo virtuoso e nel rispetto di criteri che siano adeguati alla natura ed alle dimensioni stesse dell’impresa collettiva.
In tale ottica, v’è quindi da chiedersi chi debba ritenersi quale destinatario specifico di tale obbligo tenuto conto che la norma in esame assoggetta all’obbligo il solo “imprenditore”.
Sul punto si è espresso il Consiglio Notarile di Firenze-Pistoia-Prato che con la Massima n. 74/2020, che, se da un lato ha razionalizzato le novità introdotte dal Codice della crisi sull’impianto del Codice Civile, con la precisazione che la gestione dell’impresa spetta agli amministratori “i quali compiono le operazione necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” (cfr. art. 2257 c.c. per le società personali; art. 2380 bis c.c. per le società per azioni; art. 2475 c.c. per le società a responsabilità limitata), dall’altro lato ha analizzato il raccordo esistente tra l’obbligo di istituzione di adeguati assetti ed il principio di collegialità con facoltà di delega.
In tali casi, infatti, anche se la predisposizione degli assetti adeguati alla natura ed alla dimensione dell’impresa venisse legittimamente affidata con specifica delegata ad uno o più amministratori, spetterebbe comunque all’intero organo collegiale la competenza a valutarli ed approvarli, se del caso provvedendo ad apportare le dovute modifiche ed integrazioni, non potendo escludere, in applicazione del dettato normativo vigente per ciascuna forma societaria, l’imputabilità a tutti gli amministratori dell’adeguatezza dell’assetto predisposto.
Tale fase gestoria assume pertanto un ruolo centrale nell’ambito del governo sociale per cui pare opportuno per tutto il board dotarsi di specifiche competenze per prevedere o valutare assetti tailor made predisposti su misura in base alla natura ed alle dimensioni dell’attività.

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