È di recente attuazione la conversione in legge, seppure con alcune modifiche, del Decreto Legge n.21 del 21 marzo 2022 che (fra vari temi) aveva introdotto una serie di novità e misure a sostegno del settore dell’autotrasporto merci, con cambiamenti molto significativi in merito al profilo del fuel surcharge.

Il provvedimento di conversione, nello specifico, ha confermato agli articoli 13 e seguenti alcune novità introdotte nello scorso mese di marzo, prorogandone e stabilizzandone l’efficacia, ed ha apportato alcune significative ulteriori innovazioni di seguito esposte.

1) Il legislatore ha confermato ulteriormente la propria volontà e la spinta, ormai evidente da anni, volta ad indurre le parti del contratto di trasporto a formalizzare i propri accordi in forma scritta.

Viene infatti confermata la vigenza del comma 6 del D.Lgs. 286/2005 il quale precisa che, tra gli elementi essenziali che il contratto di trasporto deve contenere per essere considerato validamente redatto in forma scritta, deve annoverarsi la clausola di adeguamento del corrispettivo che tenga conto dell’aumento dei prezzi del carburante; tale indicazione diventa dunque elemento imprescindibile del contratto.

Ma la conseguenza più impattante per i contraenti del contratto di trasporto proviene dalla conferma, con una precisazione meramente terminologica rispetto alla versione del decreto, della vigenza del comma 6-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 286/2005, il quale e dispone che “Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n.190”.

La carenza di contrattualizzazione scritta di fatto comporta, pertanto, il venire meno dell’autonomia negoziale delle parti contraenti in ambito tariffario, con la conseguente automatica applicazione dei costi di esercizio elaborati dal Ministero competente, con una conseguenza pratica che ha il sapore di un ritorno al regime dei costi minimi di esercizio o addirittura al periodo storico delle tariffe a forcella…

Appare dunque necessario e ineludibile, sia per la committenza che per gli operatori di settore, analizzare con massima cura la propria attuale situazione contrattuale e, nel caso, porvi rimedio o aggiornamento.

2) Altra novità di rilievo nettamente significativo è quella introdotta dagli articoli 17 bis e 17 ter della norma convertita, non presenti nella precedente versione, in tema di interscambio dei pallet.

La novella si occupa dell’annosa questione dello scambio dei bancali alla pari, codificando le definizioni dei pallet e stabilendo che “I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”.

Prosegue ancora il provvedimento indicando che “fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.”

Viene altresì istituzionalizzata una prassi da tempo invalsa tra le aziende di settore, con l’indicazione che “in caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, nonchè indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire”.

La mancata consegna del voucher, prosegue l’articolo, o la mancata riconsegna dei pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, comporterà in capo al soggetto legittimato il diritto di pretendere la corresponsione del relativo corrispettivo economico dei pallet indicati sul buono, il cui relativo valore verrà indicato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

La norma, che si pone come imperativa, posto che il comma 5 dell’articolo espressamente riconosce la nullità di qualsiasi patto ad essa contrario, imporrà sicuramente più di una valutazione in capo ai soggetti interessati e comporterà quanto meno la necessità di una verifica delle procedure di ogni singolo operatore, mittente, vettore o destinatario.

Lo studio resta come di consueto a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti del caso.