Abstract:  con la circolare in commento, firmata dal Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, il Ministero dell’Interno ha inteso fornire alcune indicazioni in merito all’applicazione del recente DPCM 10 aprile 2020.

Come noto, con il DPCM 10 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il decreto fa seguito ai numerosi decreti emanati dallo stesso Presidente del Consiglio in questo periodo emergenziale (le cui disposizioni cessano quindi di avere efficacia), ma si pone in continuità con essi, posto che trovano conferma sia la generale impostazione di fondo che le specifiche disposizioni; salvo alcune integrazioni e modifiche assunte in conseguenza dell’evolversi della situazione connessa all’emergenza epidemiologica.

Con la circolare in commento, inviata ai Prefetti, si è inteso quindi illustrare gli elementi principali del nuovo decreto e fornire indicazioni applicative delle nuove disposizioni ivi contenute.

Da questo punto di vista, quindi, la circolare 14 aprile 2020, dopo aver anzitutto chiarito che “Il decreto ripropone, […] le generali misure di informazione e prevenzione, già introdotte con precedenti provvedimenti, nonché disciplina l’ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terreste, e detta disposizioni per le navi da crociera e navi di bandiera estera. L’art. 1 del d.P.C.M. in parola riproduce, con talune integrazioni, le prescrizioni, già contenute nei provvedimenti governativi attuativi della normativa emergenziale ed efficaci fino al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi all’attuale emergenza.”, evidenzia le principali novità e peculiarità del decreto stesso.

Tra queste, quelle ritenute di maggior interesse, sono:

  • la previsione dell’art. 1 lett. p), che contempla la possibilità per le amministrazioni competenti di rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione del personale e di quelli a carattere universitario delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020 “prevedendo anche il ricorso ad attivita’ didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita’ delle prove di esame  gia’  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l’ammissione al recupero  dell’anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi”;
  • la parziale modifica delle attività non soggette alla sospensione, tra cui sono state annoverate quelle relative al “commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati”;
  • la conferma, per le attività commerciali non soggette a sospensione, dell’obbligo di adottare le misure idonee ad “assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni”;
  • in ambito di trasporto, la facoltà per il Presidente della Regione di modulare l’erogazione del servizio di trasporto pubblico in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto (art. 1, lett. ff)), nonché l’ulteriore facoltà del Ministro dei Trasporti, di adottare, con decreto da emanarsi in concerto con il Ministro della Salute, misure di “riduzioni, sospensioni o limitazioni dei servizi di trasporti, anche internazionali, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori”.

Gli artt. 4-6 del DPCM 10.04.2020 ripropongono essenzialmente le misure precedentemente adottate in materia di trasporti e servizi da crociere, introducendo altresì alcune specifiche disposizioni per i soggiorni di breve durata sul territorio nazionale (art. 5).

Oltre agli aspetti riepilogati supra, la Circolare in commento dedica particolare attenzione alla questione delle attività il cui esercizio sia consentito o sospeso durante il periodo preso in considerazione dal Decreto stesso.

Da questo punto di vista, la Circolare, nel ribadire la conferma del regime della generale sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto (sulla base degli specifici codici ATECO relativi alle attività stesse), ha evidenziato come l’ultimo DPCM abbia:

  • ampliato il novero delle attività espressamente consentite, ricomprendendovi anche quelle “funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 del medesimo articolo” (ovvero, funzionali a “attivita’ dell’industria dell’aerospazio  e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza  nazionale  e il  soccorso  pubblico,  nonche’  le  altre  attivita’  di  rilevanza strategica per l’economia nazionale”);
  • confermato e parzialmente rivisto il meccanismo (già contemplato dai precedenti decreti) che subordina lo svolgimento di determinate attività (ulteriori rispetto a quelle espressamente consentite sulla base dell’allegato 3 del decreto) alla previa trasmissione al Prefetto di una comunicazione con cui si attesti di svolgere:
    1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3)”;
    2. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6)”;
    3. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale1 (art.2, comma 7)”.

In relazione a quest’ultima attività, la Circolare evidenzia come il DPCM in questione abbia innovato la disciplina previgente – che contemplava una richiesta di autorizzazione al Prefetto per lo svolgimento di detta attività e la possibilità di svolgerla solo una volta ottenuta l’autorizzazione – con il più “snello” onere della semplice comunicazione da trasmettersi al Prefetto, che consente invece l’immediato svolgimento dell’attività sino all’eventuale diniego che dovesse essere espresso dalla Prefettura;

  • iIntrodotto ex novo, al comma 12 dello stesso articolo 2, uno specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto per i casi in cui, in relazione alle attività sospese, si abbia necessità di “accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture”.

Nel precisare che le aziende che abbiano già inoltrato le comunicazioni alle Prefetture in forza dei precedenti DPCM non dovranno presentarne una ulteriore, la Circolare ha altresì invitato le Prefetture ad accelerare le attività di istruttoria relative alle richieste di autorizzazione trasmesse dalle aziende in ottemperanza della previgente – e più stringente – disciplina. Questo anche considerando che, alla luce delle modifiche apportate dall’ultimo DPCM (v. precedente punto c)) le aziende che in precedenza hanno inviato una richiesta di autorizzazione (e che avrebbero quindi dovuto attendere l’autorizzazione stessa per poter svolgere la propria attività) potrebbero – alla luce dell’ultimo Decreto – continuare a svolgere la propria attività con la trasmissione di una comunicazione (senza quindi essere costrette ad interrompere l’attività): “Per quanto concerne le richieste di autorizzazione (presentate sotto la vigenza della precedente regolamentazione) non ancora definite o decise negativamente, le SS.LL vorranno imprimere un’accelerazione d’istruttoria, al fine di verificare se le stesse possano considerarsi come comunicazioni legittimamente presentate ai sensi delle nuove disposizioni, più ampliative, previste dal d.P.C.M. in argomento. Infatti, poiché le imprese che hanno in precedenza presentato tali richieste potranno ora beneficiare di un immediato avvio dell’attività, in attesa degli esiti delle verifiche sottese all’eventuale sospensione, appare evidente che le SS.LL. dovranno dedicare una particolare attenzione all’esigenza di una celere definizione delle relative istruttorie.”.

Alla luce del monitoraggio effettuato nelle ultime settimane di “vigenza” del meccanismo della previa comunicazione alla Prefettura di cui sopra, inoltre, con la Circolare si è preso atto del “notevole divario tra il dato delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie intraprese”. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla sussistenza dei presupposti per il proseguimento delle attività delle aziende, il Ministero ha quindi invitato le Prefetture a rendere ancor più proficue e interlocuzioni con gli uffici delle Regioni e degli altri Enti territoriali, le Camere di Commercio, le rappresentanze di categoria, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza, nonché gli altri soggetti istituzionali interessati, prevedendo altresì che possa essere demandato alla Guardia di Finanza lo “svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

La Circolare ribadisce inoltre come l’ultimo DPCM abbia confermato l’attribuzione ai Prefetti “della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate”. L’intervento del personale sanitario militare, come precisato dal Dipartimento della Protezione Civile, potrà essere richiesto in via prioritaria per esigenze puntuali ed urgenti, laddove le esigenze sottese non possano essere soddisfatte attraverso il sistema sanitario regionale.

Nell’ambito dell’attività di controllo e monitoraggio demandata ai Prefetti, questi ultimi potranno altresì avvalersi dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.

 

Di seguito allegata la Circolare di riferimento: circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020_15101406 (1)