In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo la Legge chiede alle aziende notevoli sforzi.

In primis, quello di dare immediata attuazione a sempre più stringenti direttive di carattere operativo, a volte nemmeno del tutto chiare nel loro perimetro.

Ciò che però viene subito in evidenza alzato il velo della norma è che il vero fine governativo – e, quindi, il vero dicta a cui devono adeguarsi le aziende – è quello di implementare istantaneamente nuove procedure di sicurezza per la tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori.

Dovrà, dunque, essere valutato il rischio di contagio in considerazione della natura aziendale e delle sue caratteristiche strutturali. Passo successivo – sostanzialmente contestuale in considerazione dell’attuale vigenza del DPCM 11 marzo 2020 – sarà quello di affrontare la riorganizzazione interna e gestionale onde scongiurare il blocco dell’attività.

Il DPCM testè menzionato recita:

“7) In ordine alle attività  produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese  di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  1. b) siano incentivate le ferie e i congedi  retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva
  1. c)  siano sospese le  attività  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;
  1. d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;
  1. e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì  che siano limitati al massimo gli  spostamenti  all’interno  dei  siti  e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive,  intese  tra organizzazioni datoriali e sindacali.  

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”.

 

Ebbene, ciò che deriva dalla lettura di quanto sopra è un immediato collegamento all’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 e a tutta la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ex T.U. 81/2008 e s.m.i.

Peraltro, mai come in questo momento probabilmente, l’attenzione dell’Autorità sarà completamente incentrata alla verifica del rispetto dei presidi integrativi posti in atto dalle aziende per mitigare il rischio che la salute della propria forza lavoro venga messa a repentaglio per la tenuta e/o il raggiungimento degli standard economici di fatturato prefissati dai business boards.

In caso di controlli, pertanto, il datore di lavoro dovrà essere pronto a dare riprova di ogni decisione assunta in ordine alle misure di cautela adottate in concreto onde non incorrere in ingenti sanzioni che, inevitabilmente, in questo periodo storico rischierebbero di gravare oltre modo sulle riserve di bilancio.

Si rammenta nel comune interesse il quadro sanzionatorio di riferimento:

1000 quote – Art. 9, comma 2, non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno:

  • Omicidio colposo (589 c.p.) con violazione dell’art. 55 T.U. 81/2008

Tra 250 e 500 quote – Art. 9, comma 2, non inferiore a 3 mesi non superiore a 1 anno:

  • Omicidio colposo (589 c.p.)

Non superiore a 250 quote – Art. 9, comma 2, non superiore a 6 mesi:

  • Lesioni personali colpose gravi o gravissime (590m comma 3 c.p.).

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

  1. determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
  2. attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno, quindi, oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell’art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Inoltre, non si dimentichi la possibilità per il legislatore di applicare anche in via cautelare misure interdittive e, dunque, di inibizione alla prosecuzione dell’attività da parte dell’azienda.

Al fine di non incorrere in responsabilità ex D.lgs. 231/2001, quindi, diviene fondamentale che il datore di lavoro si consulti tempestivamente con il medico aziendale e con il proprio RSPP al fine di mettere in campo tutte le misure necessarie, ed urgenti, volte al contenimento del rischio specifico di contagio da COVID-19.

Pare inoltre opportuno raccomandare che specifiche misure dovranno essere adottate anche con riguardo a tutti i soggetti terzi alle singole realtà aziendali, laddove si rendessero necessari ed indifferibili ingressi nelle sedi societarie da parte di fornitori, consulenti, partner, ecc.

Ed infine, si raccomanda di non sottovalutare l’elaborazione e l’attuazione di specifiche misure di controllo ex post per la corretta tenuta del sistema di prevenzione che verrà ideato.

Proprio in ragione della complessità dei protocolli che dovranno essere elaborati, il nostro Studio rimane sin d’ora a completa disposizione.