La mutevolezza della normativa ADR è nota, così come sono condivise fra gli esperti del settore le ragioni per cui, periodicamente, la legislazione in commento necessita di rivisitazioni, ampliamenti e specificazioni.

Una recente determinazione ha apportato di recente nuove modifiche.

Lo scorso 27 giugno è stata pubblicata infatti sulla G.U.U.E., la Decisione (UE) 2019/1094 della Commissione che permette agli Stati membri di adottare alcune deroghe (a norma della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La Decisione in commento sostituisce integralmente l’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della Direttiva 2008/68/CE con quelli allegati alla nuova Decisione.

Si rammenta come la finalità della Direttiva n. 2008/68/CE fosse quella di instaurare un regime comune che contemplasse tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose. Interveniva, dunque, tale norma in sostituzione delle antecedenti Direttive n. 94/55/CE e n. 96/49/CE dando seguito all’elaborazione di un unico testo ricomprendente anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

Destinatari della Direttiva 2008/68/CE erano tutti i soggetti (pubblici o privati) che risultano coinvolti nella filiera trasporto di merci pericolose su strada, ferrovie o vie d’acqua navigabile interna.

Del pari, oggi, rimangono i medesimi i soggetti destinatari della Decisione (UE) 2019/1094 che, come sempre, è stata elaborata tenendo a mente il fine ultimo del legislatore in ambito ADR: armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta l’Unione europea e  garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.

Ulteriore novità degna di nota ha ad oggetto il termine del periodo transitorio concesso con riferimento alla normativa ADR 2019, già recepita dal nostro Paese con il Decreto MIT 12 febbraio 2019 (pubblicato in GU del 5 aprile 2019 n. 81).

Molteplici sono le novità introdotte, di cui si espone un riepilogo significativo:

  1. Le esenzioni;
  2. Le responsabilità del trasportatore;
  3. Il consulente per la sicurezza;
  4. I segnali di pericolo;
  5. Alcune definizioni;
  6. La classificazione degli oggetti contenenti merci pericolose;
  7. Disposizioni particolari per materie con codice cisterna “(+)”
  8. I nuovi numeri ONU;
  9. L’imballaggio di pile e batterie.

 

Fra tutte quelle sopra menzionate, una delle novità più interessanti, è certamente quella che si concentra sulla figura del consulente per la sicurezza.

Termine ultimo per la sua designazione sarà quello del 31 dicembre 2022, così come espressamente prevede il dato normativo, che recita: “Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.

Soggetti prima esentati da tale onere, gli spedizionieri per l’appunto, dovranno inevitabilmente correre ai ripari prima della scadenza di proroga sopra evidenziata e nominare un proprio consulente ADR.

Diversamente, non sarà loro concessa la piena operatività nel mercato delle merci pericolose.

E si badi che tale onere prescinde dalla concreta attività espletata dallo spedizioniere.

Quand’anche quest’ultimo, infatti, esternalizzasse determinate attività, non sarebbe esentato dall’onere in commento.

Rimangono ferme sulla scorta del D.lgs. 40/2000 le condizioni e i requisiti prefissati per la corretta individuazione del soggetto deputato all’attività di consulenza sul trasporto di merci pericolose.