Gentile Cliente,

come anticipato nella recente newsletter n. 6, lo scorso 14 febbraio è stato pubblicato in G.U. «Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza», di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali. La riforma ha previsto rilevanti novità anche in tema di diritto societario, con la modifica di alcune disposizioni del codice civile, soprattutto con riferimento alla nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l..

Tra le modifiche introdotte si segnalano:

  • l’estensione delle soglie di cui all’art. 2477, comma 3 e 4 cod. civ., in ragione delle quali le s.r.l. sono assoggettate alla nomina dell’organo di controllo o di un revisore;
  • la previsione che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore venga meno nel caso di mancato superamento per tre esercizi consecutivi, delle soglie di cui all’art. 2477 commi 3 e 4 cod. civ.;
  • la previsione che in caso di inottemperanza dell’assemblea circa la nomina dell’organo di controllo o del revisore, vi provveda il Tribunale anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese (oltreché su istanza di ogni interessato).

La gran parte delle modifiche in materia di diritto societario, tra cui quelle sopra menzionate, sono entrate in vigore a partire dal 16 marzo 2019.

Nella presente comunicazione, quindi, evidenziamo nel dettaglio le modifiche introdotte, nonché gli effetti derivanti dal mancato assolvimento dei nuovi obblighi di legge.

I nuovi limiti imposti prevedono obbligatoriamente la nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. per due esercizi consecutivi ha superato uno dei seguenti limiti ovvero:
    1. totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità (tale obbligo di nomina cessa se, per tre esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati).

Si evidenzia, pertanto, che oltre alle nuove soglie previste per la nomina dell’organo di controllo, sono modificati altresì:

  1. Per quanto in evidenza e relativo alla nuova norma come meglio sopra esposto, si rileva che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, ciascuna impresa dovrà fare riferimento, per la verifica del superamento di almeno una delle soglie di cui sopra, ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine per l’adeguamento degli statuti (nove mesi dal 16.03.2019) e pertanto agli esercizi 2017 e 2018.
  2. In aggiunta, il termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore è fissato in nove mesi decorrenti dal 16 marzo 2019 (30-esimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in GU)
  3. Entro il medesimo termine le s.r.l. dovranno, se del caso, uniformare l’atto costitutivo e lo statuto con la previsione dell’organo di revisione/controllo (collegio sindacale o sindaco unico).

Quindi entro il 16 dicembre 2019 le s.r.l. dovranno risultare in linea con le nuove norme in materia di controlli societari, essenziali per dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa e dell’insolvenza che entreranno in vigore invece dal 15 agosto 2020.

In ordine agli effetti delle modifiche apportate alla formulazione dell’art. 2477 comma 5 cod. civ. è previsto che in caso di inottemperanza da parte dell’assemblea provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese. Pertanto viene ora esteso al Conservatore l’onere di appurare la sussistenza dell’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore, segnalando l’omissione al Tribunale affinché provveda alla relativa nomina.

I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell’assemblea affinché deliberi la nomina dell’organo di controllo o del revisore sono rappresentati:

  1. dal possibile illecito amministrativo ex 2631, comma 1 cod. civ. (omessa convocazione assembleare);
  2. dalla possibile denuncia al Tribunale ex 2409 cod. civ..

Inoltre si potrebbe configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo una qualche attività dell’organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

Lo studio è in grado di fornire assistenza in questa delicata fase e di individuare, a seconda della realtà imprenditoriale, le figure indipendenti più adatte a ricoprire il ruolo di membro del collegio sindacale.

Per ogni approfondimento lo Studio resta a disposizione all’indirizzo e-mail segreteria@margiottalegal.it.