Con la recente Sentenza n. 52129 del 15.11.2017 la Cassazione Penale ha affrontato una tematica molto complessa inerente gli infortuni sul lavoro nell’ambito dei contratti di appalto e di subappalto.

 

In particolare emerge dalla pronuncia in commento come il datore di lavoro – destinatario degli obblighi di prevenzione – è costituito garante non soltanto dell’incolumità fisica e della salvaguardia dei propri prestatori di lavoro ma anche di tutti quei soggetti terzi che comunque frequentano l’azienda per motivi collegati all’attività dell’azienda.

 

Al fine di comprendere la portata della richiamata pronuncia occorra prendere le mosse dall’analisi della dinamica dell’infortunio che ha visto coinvolto B.M. l’autotrasportatore titolare della Ditta Individuale B.M.

 

La Società T. S.p.A. si avvaleva per i trasporti – da e per la sede della Società O. S.p.A. – della ditta S., la quale ultima subappaltava l’attività di trasporto ad alcune piccole imprese quale la Ditta Individuale B.M – persona offesa del presente procedimento – che faceva la spola fra le due aziende con il proprio automezzo carico di cassoni in ferro a forma di parallelepipedo destinati ad essere riempiti con particolari lavorati da O. S.p.A. e da consegnarsi a T. S.p.A.

Giova, poi, precisare che per la movimentazioni dei suddetti contenitori O. S.p.A. si avvaleva della ditta K. S.p.A., alle cui dipendenze lavorava il carrellista A.S. che, al momento dell’infortunio, stava procedendo alle operazioni di scarico del mezzo di B.M presso il piazzale dell’O S.p.A.

Le operazioni di cui sopra venivano eseguite dal carrellista A.S. inforcando una pila di contenitori alla volta e, pertanto, arretrando a bassa velocità con il carrello elevatore prima di ruotare per posizionarsi in parallelo al camion a forche abbassate in modo da consentire ad altro carrellista di prelevare il carico e portarlo alla sua destinazione finale.

Ebbene l’infortunio si verificava proprio nel corso dello spostamento di tre cassoni vuoti che, scivolati dalle forcole del carrello elevatore, causavano a B.M. numerose lesioni consistenti in frattura del piatto tibiale destro, frattura del perone destro, frattura tibiale esterna del ginocchio sinistro con conseguente impossibilità di attendere alle normali occupazioni per 250 giorni.

L’inchiesta infortuni evidenziava che l’instabilità del carico e la conseguente caduta dello stesso erano state causate dalle pessime condizioni in cui versavano i contenitori e dalle modalità del carico – a pile di tre alla volta – caricati dal personale della T. S.pA. sul mezzo di B.M.

Quest’ultimo, peraltro, ammetteva che durante le operazioni di carico, e senza attendere la conclusione della manovra di A.S., si era avvicinato alla sponda del camion per rimettere a posto un piantone e togliere quello successivo in modo tale che lo scarico delle pile di cassoni potesse proseguire.

La Corte condannava perché in cooperazione colposa fra loro il datore di lavoro della K., quello della T. e della O. per plurime violazioni inerenti alla mancata valutazione del rischio e all’omessa adozione di particolari misure. In particolare:

  • Il datore di lavoro di K S.p.A. aveva omesso di indicare, nel documento di valutazione dei rischi, i pericoli che potevano conseguire dalle attività di carico e scarico dei cassoni metallici vuoti per mezzo di carrelli elevatori nonché l’omessa indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione da adottarsi per proteggere gli operatori dal rischio di caduta dei cassoni durante le fasi di movimentazione degli stessi ed infine l’omessa adozione di adeguate misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori a piedi si potessero trovare nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.
  • Il datore di lavoro di T S.p.A. aveva utilizzato, nell’esercizio della propria attività aziendale, cassoni metallici in cattivo stato di manutenzione, omettendo di controllare lo stato degli stessi. Aveva, poi, consentito l’utilizzo di cassoni metallici la cui superficie di appoggio del profilato risultava priva delle caratteristiche di planarità che, peraltro, contribuiscono a mantenere la stabilità dei cassoni soprattutto quando vengono sovrapposti l’uno sull’altro nella fase di sovrapposizione. La Corte sottolinea, infatti, come se il suddetto datore di lavoro si fosse premurato di effettuare periodici e seri controlli sullo stato dei contenitori, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 71, comma 8, D.lgs n. 81/2008, si sarebbe ben presto reso conto che gran parte degli stessi avrebbero dovuto essere rottamati tenuto, altresì, conto delle ripetute segnalazioni di non conformità effettuate dal responsabile della logistica della Società O. S.p.A. nonché della K. S.p.A.
  • Il datore di lavoro di O aveva permesso che le attività lavorativa venissero svolte dagli operatori su un piazzale che presentava una pavimentazione con numerose buche, sporgenze pericolose ed avvallamenti rendendo in tal modo non sicuro il movimento ed il transito dei mezzi di trasporto. Inoltre, il datore di lavoro di O. aveva omesso di organizzare correttamente le operazioni di carico e scarico.

 

La Cassazione condannava, poi, la Società T. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 alla sanzione pecuniaria di Euro 40.000,00 (sanzione ridotta ai sensi dell’art.12 D.Lgs.231/01) precisando che “la condanna  di BS – datore di lavoro della T – per il reato contestatogli costituisce il presupposto per la dichiarazione di responsabilità dell’ente, posto che non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs.231/2001, trattandosi di condotta tenuta nell’interesse della società, che avrebbe dovuto affrontare oneri e costi aggiuntivi per adeguare i cassoni, né ricorrono le condizioni di esonero di responsabilità previste dall’art. 6 s.l., dato che non era stato adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire reati come quello oggetto del presente procedimento”.

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Infine, la Cassazione osserva come in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la disciplina dei contratti di appalto, come quella dei contratti di opera e di subappalto è particolarmente rigorosa e chiarisce come l’intento del legislatore risieda proprio nell’assicurare “al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro” con conseguente estensione delle categorie di soggetti onerati della relativa posizione di garanzia.

 

Pertanto, il destinatario degli obblighi di prevenzione assume la posizione di garanzia non soltanto nei confronti dei propri dipendenti ma anche di tutti quei soggetti che entrano in contatto con la realtà aziendale a condizione che possa ravvisarsi un nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina riguardante gli obblighi di sicurezza.

 

In altri termini  “non hanno alcun rilievo sia ai fini della regolarità delle contestazioni che dell’affermazione di responsabilità, la posizione del lavoratore vittima dell’incidente dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell’imputato, né le mansioni svolte da tale dipendente posto che l’osservatore degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell’infortunato, potendo la parte lesa essere anche del tutto estranea al ciclo produttivo o del mondo imprenditoriale, purchè frequenti l’azienda per motivi collegati in qualunque modo all’attività della stessa” (Cass. Pen. n. 32302 del 02.7.2009).

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