La notizia odierna assume particolare importanza per gli addetti ai lavori, vettori, committenti e utenti poiché interviene a distanza di circa due anni dai provvedimenti con i quali il Tribunale di Grosseto aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma inserita nell’insieme delle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio di attività di autotrasportatore.
In particolare, il Tribunale aveva osservato che la norma si presentava come scollegata dai contenuti previsti dal D.L. n. 103/2010, riguardanti la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e che, di conseguenza, fosse carente di un nesso di interrelazione funzionale con le norme originariamente previste dal predetto Decreto Legge.
La Consulta ha dichiarato manifestatamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, non per motivi di merito, ma unicamente in quanto il Giudice di merito non ha posto in maniera adeguatamente motivata le ragioni per cui la norma dovrebbe censurarsi, denunciando più lacune del provvedimento di rimessione, tanto con riferimento al tipo di contratto di trasporto sottoposto alla cognizione del Giudice Unico, quanto con riferimento all’asserito carattere pregiudiziale della questione.
Se pur con le dovute precisazioni intervenute in forza della Legge di Stabilità 2015 e della giurisprudenza ad oggi occorsa, il sub-vettore cui non venga pagato il corrispettivo può agire, per il recupero di tale somma, direttamente “nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, fino al mittente originario, i quali sono tutti obbligati in solido nei termini delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.